DELIBERAZIONE 27 febbraio 2012 - Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita'' dell''Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale dipendente dall''azienda ATAP S.p.A. di Pordenone, concluso in data 19 dicembre 2011 con le R.S.A. aziendali di Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal (Pos. 185/12). (Deliberazione ...

LA COMMISSIONE

Premesso:

che l'azienda ATAP S.p.A. di Pordenone e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico nella provincia di Pordenone;

che, in data 19 dicembre 2011, la ATAP S.p.A. di Pordenone e le R.S.A. aziendali di Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal, hanno concluso un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, in applicazione di quanto previsto dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che, in data 21 dicembre 2011, il testo del predetto Accordo e' stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneita';

che, in data 31 gennaio 2012, prot. n. 1629, il testo di tale Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, in data 15 febbraio 2012, prot. n. 07/2012/PG/GS/aa, ADICONSUM ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

che, decorso il termine di 15 giorni, nessuna altra delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al citato Accordo;

Considerato:

  1. che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n.146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

  2. che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

    dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

    individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

    i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi...

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