DELIBERAZIONE 22 aprile 2009 - Atto di indirizzo sull''informazione in materia di referendum popolari aventi ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recan...

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 aprile 2009;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), numeri 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»;

Vista la segnalazione del Comitato promotore dei referendum elettorali del 14 aprile 2009 (prot. n. 30352), con la quale, nell'approssimarsi della celebrazione della consultazione referendaria avente ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati) e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2006, e' stato richiesto l'intervento dell'Autorita' inteso ad assicurare il rispetto da parte delle emittenti pubbliche e private del diritto all'informazione dei cittadini al fine di garantire una corretta informazione sull'iniziativa referendaria di cui trattasi;

Ritenuta l'importanza di una corretta informazione sui temi dell'iniziativa referendaria nella fase precedente allo svolgimento della campagna elettorale, che si riconnette all'esercizio del diritto di voto, espressione della sovranita' popolare;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo unico della radiotelevisione», costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' dell'informazione, nonche' l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attivita' di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

Considerato che l'Autorita' e' chiamata dall'art. 10, comma 1, del citato Testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive;

Rilevato, altresi', che l'art. 7, comma 3, dello stesso Testo unico prevede che l'Autorita' debba rendere effettiva l'osservanza dei principi sopra esposti nei programmi di informazione e di propaganda;

Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di adottare nei confronti delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private un atto di indirizzo, inteso...

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