PROVVEDIMENTO 10 aprile 2002 - Atto di indirizzo generale per la presentazione da parte delle Amministrazioni dello Stato dei progetti da finanziare con le risorse del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

I progetti prodotti dalle Amministrazioni dello Stato dovranno rispettare le seguenti caratteristiche

il carattere sperimentale. Si tratta di individuare e di verificare sul territorio tipologie esemplari di intervento che, singolarmente o in rete, siano in grado di: a) affrontare con efficacia le nuove forme della tossicodipendenza soprattutto giovanile, a partire dalla complessiva conoscenza attraverso l'integrazione delle fonti del loro manifestarsi ed evolversi fino all'offerta di servizi differenziati e mirati nonche' alla preparazione e all'aggiornamento continuo degli operatori del settore; b) tener conto dei nuovi indirizzi tecnico-politici in materia nei quali particolare attenzione va riservata all'azione di prevenzione per aumentare la consapevolezza dei rischi derivanti dal contatto con le droghe e dalle recidive, di recupero e di riabilitazione per riacquistare una normale dimensione di salute e di vita libera da ogni droga, di integrazione sociale e nel mercato del lavoro per una piena affermazione del diritto di cittadinanza e di lavoro per ciascuna persona alla conclusione dei trattamenti; il carattere di indirizzo metodologico. I progetti devono riguardare "azioni di sistema" cioe' azioni trasversali rivolte alla creazione di un sistema organico di servizi integrati, alla sperimentazione di standard minimi omogenei di funzionamento, all'individuazione di buone prassi da capitalizzare, riprodurre, diffondere, proponendo linee guida, indicatori, modelli, strumenti, procedure di gestione innovativi.

Tali progetti si collocano naturalmente in uno spazio intermedio tra iniziative regionali e interventi europei e transnazionali. Da tale punto di vista essi devono da un lato tener conto degli indirizzi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite sulla materia, dall'altro prefigurare delle attivita' di supporto e sostegno al pieno sviluppo della capacita' programmatoria e gestionale delle regioni, garantendo alcune fondamentali omogeneita', pur nel rispetto delle diversita' e specificita' territoriali.

E' pertanto evidente che non possono essere finanziati progetti relativi alle attivita' sia rientranti nella "normale" competenza istituzionale delle Amministrazioni centrali dello Stato sia sovrapposte o in concorrenza con quelle delle regioni in materia di prevenzione, riabilitazione, reinserimento.

I progetti nazionali di sistema devono altresi' apportare "valore aggiunto" alle differenziate azioni territoriali, coerenti con l'obiettivo di promuovere e garantire ovunque comuni basi minime alla riorganizzazione della prevenzione e all'erogazione di moderni servizi da parte delle componenti pubbliche e del privato sociale accreditato, nonche' all'attivazione dei principali strumenti tecnici collegati; il principio del coordinamento e dell'integrazione. Le proposte progettuali si devono armonizzare con l'attivita' svolta dall'Osservatorio permanente istituito presso la Direzione generale delle tossicodipendenze, tenendo conto delle competenze previste dalla legislazione vigente e degli obiettivi fissati a livello comunitario. Esse dovranno essere in consonanza con le rilevanze scientifiche che emergeranno dai lavori del Comitato scientifico dell'Osservatorio e tener conto delle indicazioni...

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