DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2012 - Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile. (13A00827)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile» e, in particolare, l'articolo 18, che al comma 1 disciplina le modalita' per promuovere la piu' ampia partecipazione delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile alle attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamita' naturali, catastrofi o degli altri eventi oggetto della legge medesima, e che al comma 3 rinvia la definizione dei modi e delle forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di Protezione Civile ad un apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 107, comma 1, che stabilisce la competenza dello Stato in materia di indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di Protezione Civile, e l'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 7), che attribuisce alle regioni le funzioni relative agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di Protezione Civile», con il quale e' stata data attuazione alla richiamata disposizione contenute nell'articolo 18, comma 3, della legge n. 225/1992;

Considerato che il predetto Regolamento contiene la disciplina generale delle modalita' di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di Protezione Civile relativamente alla definizione e al riconoscimento delle diverse tipologie di organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, alla promozione e realizzazione delle attivita' formative ed addestrative finalizzate al miglioramento della capacita' operative delle organizzazioni e dei volontari ad esse appartenenti, nonche' alla partecipazione delle organizzazioni alle attivita' operative in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, della legge n. 225/1992;

Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successiva modificazioni ed integrazione, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di Protezione Civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», che prevede, in particolare, che il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di Protezione Civile, predispone i relativi indirizzi operativi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Ritenuto necessario adottare i predetti indirizzi operativi, anche al fine di migliorare il coordinamento operativo nelle attivita' del volontariato di Protezione Civile, precisando, anche alla luce dell'applicazione pratica riscontrata a partire dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo, ambiti operativi e modalita' di attuazione di talune delle disposizioni in esso contenute;

Dato atto che sono comunque fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dallo Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione;

Viste le note del 5 marzo 2012, del 29 marzo 2012 e del 20 febbraio 2012 con le quali hanno espresso il proprio parere favorevole, rispettivamente, il Presidente della Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana ed il Presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, per quanto di interesse delle due strutture operative;

Considerato che taluni temi trattati nei presenti indirizzi operativi sono stati oggetto di approfondimento in occasione degli «Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile», svoltisi a Roma dal 13 al 15 aprile 2012 e che nel documento conclusivo approvato dall'assemblea dei delegati sono contenuti auspici conformi al contenuto dei medesimi;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata istituita con il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del giorno 21 giugno 2012;

A d o t t a i seguenti indirizzi operativi finalizzati ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di Protezione Civile Premesse e finalita'. Il volontariato di Protezione Civile costituisce una componente fondamentale del Servizio nazionale della Protezione Civile e dei sistemi regionali e locali che lo compongono. La qualificazione come struttura operativa consente alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile di prendere attivamente parte a tutte le attivita' previste dalla legge: la previsione, la prevenzione, l'intervento di soccorso ed il supporto per il rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati. La legislazione tutela l'autonomia del volontariato, anche nel particolare settore della Protezione Civile, e pone la sua promozione tra gli obiettivi primari in capo allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali. Il Regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, (di seguito «Regolamento») e' uno strumento di straordinaria efficacia per assicurare la piena partecipazione delle organizzazioni di volontariato agli interventi in emergenza, alle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi nonche' a quelle di pianificazione delle emergenze. Gli istituti in esso contenuti hanno consentito di conseguire risultati positivi sia nelle attivita' preparatorie e formative che in quelle di intervento operativo, anche nelle emergenze di piu' vaste dimensioni. E' ora necessario procedere al consolidamento dei risultati conseguiti ed alla contestuale stabilizzazione del ruolo del volontariato di Protezione Civile nell'ambito del Servizio nazionale istituito nel 1992. I presenti indirizzi operativi si focalizzano sulla partecipazione delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, nelle diverse forme associative che la legge consente, alle attivita' di previsione, prevenzione e soccorso da svolgere in vista o in occasione degli eventi individuati dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' alle attivita' di formazione ed addestramento nella stessa materia. Gli eventi individuati dalla predetta disposizione sono articolati in tre tipologie, le prime due delle quali (lettere a. e b.) possono essere attribuite latu sensu al mondo dell'operativita' su scala locale o regionale. L'ultima (lettera c.) e', invece, rappresentativa del mondo dell'operativita' su scala nazionale. Nelle more della piena attuazione delle disposizioni contenute in materia di Protezione Civile nel cosiddetto «federalismo amministrativo», varato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' disciplinato dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il regolamento ha ritenuto opportuno assimilare ed omogeneizzare la trattazione di tutte le attivita' da svolgersi a cura dei volontari di Protezione Civile, indipendentemente dall'ambito territoriale ed operativo di riferimento, introducendo un apposito periodo di supplenza dello Stato, in attesa che, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, le Regioni e le Province Autonome legiferassero sul tema, garantendo la piena funzionalita' degli istituti contenuti nel regolamento anche a livello locale. Tutto cio' premesso, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di Protezione Civile, nel predetto quadro ordinamentale vengono emanati specifici indirizzi operativi con l'obiettivo di perseguire le seguenti finalita': valorizzare la partecipazione delle organizzazioni nello svolgimento di tutte le attivita' previste dalla legge n. 225/1992;

promuovere l'assunzione da parte delle Regioni e degli Enti locali della piena responsabilita' delle funzioni ad esse...

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