DECRETO 31 gennaio 2014 - Indirizzi all'Organismo centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT) relativamente alle scorte di sicurezza dei prodotti petroliferi. (14A02644)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/12»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12 che attribuisce le funzioni e le attivita' di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano, di seguito «OCSIT», ad Acquirente Unico S.p.A., societa' interamente posseduta, per il tramite del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., dal Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito anche «la Societa'»), gia' svolgente, nell'ambito del settore dell'energia, funzioni di natura pubblicistica e sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e che prevede altresi', al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicita' dell'operato dell'OCSIT, che il Ministero dello sviluppo economico adotti gli indirizzi per l'esercizio delle sue funzioni, sulla base del piano da esso predisposto, per definire obiettivi, priorita', strumenti operativi e modalita' di reperimento e di utilizzo delle risorse destinate al servizio;

Visto il comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/12, in base al quale l'OCSIT, in attuazione del decreto legislativo n. 249/12 o al fine di conformarsi ad accordi internazionali, ha il compito di acquisire, mantenere, vendere e trasportare scorte specifiche di prodotti nel territorio italiano e puo' organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e commerciali;

Visto il comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/12, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attivita' connesse dell'OCSIT, ad eccezione delle attivita' richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008;

Visto il comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 249/12, il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno...

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