DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2008 - Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali» ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante «disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Visto l'art. 5, comma 2 della legge 401/2001, che affida al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le regioni e gli enti locali, la predisposizione degli indirizzi operativi e dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che all'art. 3 autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri, al verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrita' della vita, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito il Presidente della regione interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, a disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza;

Considerata l'ineludibile esigenza di ottimizzare le capacita' di allertamento, di attivazione e di intervento del sistema di protezione civile a fronte di eventi calamitosi, mediante la definizione di procedure operative;

Tenuto conto che le citate procedure operative debbono disciplinare la gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, l'attivazione ed il coordinamento delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile, la descrizione del modello organizzativo per la gestione dell'emergenza con l'indicazione degli interventi prioritari da disporre a livello nazionale per supportare ed integrare adeguatamente la risposta locale di protezione civile;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 13 novembre 2008;

Emana la seguente direttiva:

Art. 1.

Il presente atto di indirizzo concernente «indirizzi operativi per la gestione delle emergenze», nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla normativa vigente, e di quelle proprie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' delle relative norme di attuazione, e' finalizzato alla definizione di procedure operative al fine di ottimizzare le capacita di allertamento, di attivazione e di intervento del Servizio nazionale di protezione civile.

Tali procedure operative disciplinano la gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, l'attivazione e il coordinamento delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile, la descrizione del modello organizzativo per la gestione dell'emergenza con l'indicazione degli interventi prioritari da disporre a livello nazionale per supportare ed integrare adeguatamente la risposta locale di protezione civile.

La puntuale attuazione da parte delle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile degli indirizzi qui formulati garantira' il necessario coordinamento operativo nell'attivita' di gestione dell'emergenza, che costituisce il presupposto indispensabile per assicurare l'efficacia dell'azione del sistema di protezione civile. 1. La comunicazione dell'evento e il flusso delle informazioni

Di fronte alla previsione ovvero al preannunciarsi, al manifestarsi e all'evolversi di un evento che possa costituire elemento di pericolosita' per la popolazione, il territorio ed i beni, al fine di ridurre al minimo i tempi necessari per la valutazione della situazione e quindi per l'intervento, e' necessario disporre, in tempo reale, delle informazioni relative alle caratteristiche del fenomeno ed alla capacita' del sistema locale di fronteggiare l'emergenza.

Inoltre, per assicurare l'impiego razionale e coordinato delle risorse, e' indispensabile che le componenti e le strutture operative di protezione civile garantiscano l'immediato e continuo reciproco scambio delle informazioni, sia a livello territoriale che centrale, avviando, in particolare, un rapido flusso di comunicazione con il Dipartimento della protezione civile non limitando, quindi, le segnalazioni esclusivamente alle proprie strutture di riferimento a livello nazionale, secondo le procedure operative di cui al successivo punto 1.3., fermo restando il sistema di comando e controllo interno di ciascuna delle componenti e strutture sopra richiamate.

In tal modo sara' anche possibile per il Capo del Dipartimento della protezione civile avere l'immediata e completa conoscenza dell'evento nonche' valutare in qualunque momento la situazione emergenziale in atto e, qualora si rivelasse di carattere eccezionale, coordinare su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri gli interventi e tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso, cosi' come previsto dall'art. 3 del decreto-legge del 4 novembre 2002, n. 245, convertito nella legge del 27 dicembre 2002 n. 286. 1.1. Organizzazione della Sala Situazione Italia e monitoraggio del territorio (Sistema)

Presso il Dipartimento della protezione civile e' attivo un centro di coordinamento denominato Sistema che garantisce la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni di protezione civile con l'obiettivo di allertare immediatamente, e quindi attivare tempestivamente, le diverse componenti e strutture preposte alla gestione dell'emergenza. Sistema opera 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, con la presenza di personale del Dipartimento e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di seguito elencate:

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile (art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225);

Forze Armate (attraverso il Comando operativo di vertice interforze);

Polizia di Stato;

Arma dei Carabinieri;

Guardia di Finanza;

Corpo Forestale dello Stato;

Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

Sulla base di opportuni protocolli operativi, sara' possibile integrare l'attuale configurazione permanente della Sala di Sistema con ulteriori postazioni dedicate ad altre componenti e strutture operative.

La molteplicita' dei soggetti presenti presso la Sala Situazione Italia fa di Sistema il punto di riferimento del Servizio nazionale di protezione civile e lo rende un centro di coordinamento unico nel suo genere.

Qualora la situazione emergenziale fosse tale da richiedere la partecipazione all'attivita' operativa di altri enti ed amministrazioni, la Sala di Sistema, configurata secondo una struttura modulare, e' in grado di soddisfare pienamente l'esigenza.

Ciascuna postazione e' attrezzata, oltre che con le normali dotazioni informatiche e di telecomunicazione, con:

un terminale che costituisce l'interfaccia con la propria struttura nazionale di coordinamento operativo;

un sistema «com center» preposto alla gestione integrata delle comunicazioni radio/telefoniche operanti anche su frequenze diverse e sistemi eterogenei.

La Sala di Sistema inoltre e' provvista di collegamenti telefonici punto-punto con le sale operative delle principali componenti e strutture del Servizio nazionale della protezione civile e di tecnologie di ultima generazione per la videoconferenza, inclusa quella di tipo satellitare. 1.2. Le funzioni di Sistema

L'attivita' ordinaria di monitoraggio e sorveglianza della Sala di Sistema consiste nel ricevere, richiedere, raccogliere, elaborare e verificare le notizie riguardanti eventi calamitosi gia' avvenuti, previsti o in corso, nonche' situazioni critiche, sul territorio italiano ed estero. E' inoltre compito di Sistema garantire la diffusione delle informazioni alle componenti ed alle strutture operative di protezione civile interessate ed allertarle, qualora se ne riscontrasse l'esigenza, contribuendo cosi' alla loro tempestiva attivazione per l'adozione delle eventuali misure ritenute necessarie.

A fronte di eventi emergenziali che richiedono mezzi e poteri straordinari, Sistema, secondo le procedure per l'attivazione del Dipartimento della protezione civile in caso di emergenza, si configura come struttura di supporto al Comitato operativo di protezione civile, di cui all'art. 5 comma 3-ter del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e, sulla base delle strategie adottate dal Comitato, garantisce l'attuazione delle disposizioni impartite dal Comitato attraverso le strutture del Servizio nazionale della protezione civile. 1.3. Procedure operative

La capacita' di Sistema di assolvere alle proprie funzioni e' strettamente connessa sia alla tempestivita' con la quale avviene la comunicazione da parte delle strutture di protezione civile, sia alla qualita' dell'informazione, in termini di attendibilita' della fonte e di puntualita' dei contenuti. A tal fine, in occasione di eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che per intensita' ed estensione potrebbero richiedere l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, nonche' l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, cosi' come rispettivamente definito all'art. 2, comma 1, lettera b) e lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le sale operative nazionali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilita', le sale operative di protezione civile delle regioni e quelle delle province, laddove...

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