DECRETO 11 maggio 2011 - Indirizzi operativi di cui all''art. 3, comma 5 del decreto del 24 settembre 2010, per la gestione dei contratti di sviluppo. (11A10304)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del Turismo del 24 settembre 2010, pubblicato nel S.O alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 dicembre 2010, n. 300 (di seguito indicato decreto del 24 settembre 2010);

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Considerata la necessita' di adottare le direttive di cui all'art. 3 , comma 5 del decreto del 24 settembre 2010, allo scopo di avviare l'applicazione della misura d'intervento denominata «Contratto di sviluppo»;

Considerata altresi' la necessita' di impartire all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A le opportune indicazioni affinche', in sede di prima applicazione, siano favoriti gli interventi da realizzare in aree di crisi, anche al fine di utilizzare le risorse gia' disponibili attribuite al Ministero dello sviluppo economico dal CIPE con delibera n. 36 del 26 giugno 2009 ;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto definisce gli indirizzi operativi di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del 24 settembre 2010, per la gestione dei Contratti di sviluppo per la concessione di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

    Art. 2

    Soggetto gestore

  2. Le funzioni riguardanti la gestione dei Contratti di sviluppo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato, sono affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.A, nel seguito denominata «Agenzia», secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 1, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  3. Le funzioni di cui al comma 1 saranno svolte sulle base delle presenti direttive, nonche' di eventuali ulteriori indicazioni impartite dal Ministero dello sviluppo economico, nel seguito denominato «MiSE», e sottoposte al controllo da parte dello stesso, in base a quanto previsto da apposita convenzione tra il MiSE e l'Agenzia, di cui all'art. 6 del decreto del 24 settembre 2010.

    Art. 3

    Soggetti beneficiari

  4. I beneficiari delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 2 del decreto del 24 settembre 2010 sono:

    1. il soggetto che promuove l'iniziativa, denominato proponente;

    2. le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti d'investimento, denominate aderenti.

  5. Il proponente assume nei confronti dell'Agenzia la qualifica di interlocutore formale dei soggetti aderenti. L'Agenzia si riserva, ove necessario, di interloquire direttamente con ciascuna delle imprese aderenti informandone il proponente.

  6. Nel caso in cui il programma includa piu' progetti, il proponente ne assicura l'interdipendenza funzionale e la coerenza con un unico disegno di sviluppo produttivo, economico, occupazionale e territoriale.

    Art. 4

    Progetti d'investimento

  7. I progetti d'investimento ammissibili sono quelli indicati all'art. 4 del decreto del 24 settembre 2010.

  8. Nel caso in cui il programma includa piu' progetti, l'Agenzia ne verifichera' la coerenza strategica e l'impatto in termini di reciproca utilita' nei confronti delle diverse imprese partecipanti, nonche' l'unitarieta' sotto il profilo imprenditoriale, risultando i singoli investimenti funzionali alla produzione di determinati beni o servizi.

  9. Gli eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale di cui al Titolo IV del decreto del 24 settembre 2010, debbono risultare funzionali al programma di sviluppo, nonche' strettamente connessi e sussidiari ai progetti di investimento contemplati dal programma medesimo.

    Art. 5

    Agevolazioni concedibili

  10. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse con la sottoscrizione del contratto, subordinatamente alla formale assunzione degli impegni finanziari a carico del MiSE ovvero, ove occorra, delle Regioni che partecipano al finanziamento medesimo, in seguito all'esito positivo dell'istruttoria e sulla base della valutazione tecnico-economica e finanziaria effettuata sull'istanza di accesso alla procedura di negoziazione, di cui al successivo art. 6, corredata di tutta la documentazione indicata all'art. 7 del decreto del 24 settembre 2010.

    L'Agenzia sulla base della valutazione del progetto e successivamente alla negoziazione con il proponente, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, individua nell'ambito delle categorie di aiuto applicabili tra quelle vigenti ed operative al momento della presentazione dell'istanza, la/e tipologia/e di agevolazione, che...

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