DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2004 - Indirizzi per garantire la coerenza programmatica dell'azione di Governo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI d'intesa con IL MINISTRO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la direzione e la responsabilita' della politica generale del Governo, per garantire l'unita' di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attivita' dei Ministri; Visto l'art. 97, primo comma, della Costituzione, che sancisce la gestione dell'amministrazione pubblica secondo i canoni di imparzialita' e buon andamento; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 362, recante «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato»; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»; Vista la legge 25 giugno 1999, n. 208, recante «Disposizioni in materia finanziaria e contabile»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare gli articoli 4 e 14; Vista la propria direttiva in data 11 ottobre 2001, recante «Indirizzi per l'attuazione del programma di Governo»; Vista la propria direttiva in data 15 novembre 2001, recante «Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002»; Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante «Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246; Vista la propria direttiva in data 8 novembre 2002, recante «Indirizzi per la programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attivita' amministrativa e la gestione per l'anno 2003»; Vista la propria direttiva in data 4 febbraio 2003, recante «Indirizzi per il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, con il quale l'on. dott. Claudio Scajola e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il proprio decreto in data 28 agosto 2003 con il quale all'on. dott. Claudio Scajola e' stato conferito l'incarico di Ministro per l'attuazione del programma di Governo; Visto il proprio decreto in data 28 agosto 2003, recante delega all'on. dott. Claudio Scajola delle seguenti funzioni in materia di attuazione del programma di Governo

  1. analisi del programma di Governo, ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali; b) analisi delle direttive ministeriali volte a realizzare gli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo e gli impegni assunti; c) impulso e coordinamento delle attivita' e delle iniziative necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; d) monitoraggio e verifica dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche settoriali, nonche' del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati; e) segnalazione dei ritardi, delle difficolta' o degli scostamenti eventualmente rilevati; f) informazione, comunicazione e promozione dell'attivita' e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma attraverso periodici rapporti, pubblicazioni e mezzi di comunicazione di massa, anche al fine di assicurare la massima trasparenza all'attivita' complessiva del Governo; g) coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato; Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191; Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 2004, che ha istituito il Dipartimento per il programma di Governo; Considerata l'esperienza operativa finora maturata dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui si avvale il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, deputate all'aggiornamento ed al monitoraggio del programma stesso, con particolare riguardo alle risultanze emerse in ordine al grado di coerenza programmatica fra gli obiettivi politico-istituzionali del Governo, le risorse finanziarie annualmente stanziate in bilancio e le direttive generali emanate da ciascun Ministro per indirizzare l'attivita' amministrativo-gestionale;

    Ritenuto di dover indirizzare a tutti i Ministri una direttiva generale per

  2. assicurare che l'intera attivita' amministrativa posta in essere da ciascun Dicastero si svolga in un contesto unitario ed armonico, idoneo a garantire la riconducibilita' di tutti gli atti gestionali della pubblica amministrazione centrale al quadro programmatico generale del Governo; b) approntare la base giuridica ed organizzativa che consenta al Ministro per l'attuazione del programma di Governo, attraverso l'apposito Dipartimento, di svolgere appieno tutte le attivita' di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e g), della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'art. 2, comma 2, lettere h), n) e o), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 agosto 2003 di delega delle funzioni;

    Sentito il Consiglio dei Ministri;

    Emana la seguente direttiva

    1. Il quadro programmatico generale del Governo.

    Fin dall'avvio della corrente legislatura e' stato attuato un particolare sforzo organizzativo per rendere l'azione amministrativa pienamente coerente con il quadro programmatico su cui il Governo ha ottenuto e conserva la fiducia del Parlamento. Lo stato di attuazione e i risultati del «Piano di Governo per una legislatura» vengono monitorati e aggiornati tenendo conto delle nuove esigenze di protezione e sviluppo del sistema-Paese, che vanno ad arricchire il quadro programmatico iniziale e che sono evidenziate in occasione di specifici momenti della vita istituzionale, quali, ad esempio

  3. le audizioni parlamentari dei rappresentanti del Governo; b) gli ordini del giorno e le risoluzioni parlamentari; c) la stipulazione del «Patto per l'Italia» e degli altri «Accordi» generali fra il Governo e le parti sociali; d) i nuovi vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e, in particolar modo, dalla ratifica della «Convenzione»; e) la presentazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e delle relazioni previsionali e programmatiche; f) l'adozione delle manovre di finanza pubblica; g) la predisposizione dei Piani nazionali di settore; h) l'emanazione dei decreti-legge, dettati da esigenze socio-economiche del Paese repentinamente emerse o mutate.

    Le opportunita' di innovazione programmatica devono rispondere, innanzitutto, alla prioritaria esigenza di coerenza dell'azione di Governo, in attuazione del principio costituzionale di cui all'art.

    95, primo comma, della Costituzione: cio' vale, in particolar modo, per le dichiarazioni rese da ciascun Ministro e per la presentazione di decreti-legge. In tale ultima circostanza non appaiono sufficienti i soli requisiti di necessita' ed urgenza, occorrendo anche, almeno in linea di principio, l'imprevedibilita' dell'intervenuta nuova esigenza socio-economica del Paese che si vuole fronteggiare con lo strumento del decreto-legge, la cui adozione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, e' consentita soltanto «in casi straordinari».

    In questo quadro il «Piano» costituisce il riferimento permanente della programmazione generale del Governo e, pur recuperando al suo interno naturali elementi di flessibilita', deve garantire che l'intera attivita' amministrativo-gestionale risponda ad un indirizzo politico-istituzionale unitario.

    Alla responsabilita' politica di ciascun Ministro, spesso anche alla comunione d'intenti di piu' Ministri, e' affidata la realizzazione di una parte del quadro programmatico generale, secondo le rispettive competenze politico-istituzionali. A tale riguardo, lo schema di riferimento attualmente adottato dal Dipartimento per il programma di Governo, ove il complesso degli obiettivi di legislatura e' articolato per macro-aree di intervento, sostanzialmente...

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