DECRETO 29 settembre 2005 - Indirizzi e criteri per la classificazione delle reti regionali di trasporto e per l'allacciamento diretto di clienti finali alle stesse reti

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 29 settembre 2005 Indirizzi e criteri per la classificazione delle reti regionali di trasporto

e per l'allacciamento diretto di clienti finali alle stesse reti.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: il decreto legislativo n.

164/2000), che definisce la distribuzione come ´il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clientiª; Visto l'art. 2, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo n.

164/2000, che definisce il trasporto come ´il trasporto di gas naturale attraverso la rete dei gasdotti esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzioneª; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che definisce

´cliente finaleª: il consumatore che acquista gas per uso proprio; ´cliente grossistaª: la persona fisica o giuridica che acquista

e vende gas naturale e che non svolge attivita' di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita od opera; ´clientiª: i clienti grossisti o finali di gas naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas naturale; ´utente del sistemaª: la persona fisica o giuridica che rifornisce o e' rifornita dal sistema; Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, che definisce l'attivita' di trasporto come ´attivita' di interesse pubblicoª; Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che ´le imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacita' e purche' le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gasª; Visto l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che ´in caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice di rete, puo' imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamentoª; Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, che specifica che il servizio di distribuzione e' affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni, da parte degli enti locali, i quali svolgono attivita' di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo; Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che ´le imprese di distribuzione di gas naturale hanno l'obbligo di allacciare i clienti, che ne facciano richiesta, che abbiano sede nell'ambito dell'area territoriale alla quale si riferisce l'affidamento sulla base del quale esse operano, purche' esista la capacita' del sistema di cui dispongono e le opere necessarie all'allacciamento del cliente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gasª; Visto l'art. 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede la separazione societaria dell'attivita' di trasporto e dispacciamento ´da tutte le altre attivita' del settore gas, ad eccezione dell'attivita' di stoccaggioª e che ´l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gasª; Visto l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che ´le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema del gas alle altre imprese o ai clienti idonei che ne facciano richiesta, solo nel caso in cui esse non dispongano della capacita' necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficolta' economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CEª; Visto l'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 che prevede che ´Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da mancanza di capacita' o di connessione, o dall'impedimento ad assolvere ad obblighi di servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verifica che le opere necessarie per ovviare a tale mancanza o impedimento, non risultino tecnicamente ed...

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