DECRETO 5 aprile 2012, n. 66 - Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle societa'' di consulenza finanziaria, nonche'' dei requisiti di professionalita'', onorabilita'' e indipendenza degli esponenti aziendali delle societa'' di consulenza finanziaria. (12G0087)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 18-ter, del citato decreto legislativo, introdotto dall'articolo 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che disciplina le societa' di consulenza finanziaria;

Visto il comma 1, dell'articolo 18-ter, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, stabilisce con regolamento i requisiti patrimoniali e di indipendenza necessari per le societa' costituite in forma di societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata che prestano la consulenza in materia di investimenti;

Visto inoltre il comma 2, del medesimo articolo 18-ter, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, puo' prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali delle societa' di consulenza finanziaria, dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206 recante il regolamento di disciplina dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 6 dicembre 2011;

Vista la nota dell'8 febbraio 2012 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:

    1. "albo": la sezione dell'albo istituito ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dedicata alle societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter;

    2. "societa' di consulenza finanziaria": le societa' costituite in forma di societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata che prestano la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, di cui all'articolo 18-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    3. "consulenza in materia di investimenti": il servizio di investimento di cui all'articolo 1, comma 5-septies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    4. "emittenti e intermediari": gli emittenti prodotti finanziari, i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le societa' di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, la societa' Poste Italiane autorizzata alla prestazione di servizi di investimento ai sensi degli articoli 2 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e ogni altro soggetto che intermedia risorse finanziarie attraverso prodotti finanziari, qualunque sia il Paese in cui tali soggetti hanno la propria sede;

    5. "organismo": l'organismo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    6. "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    7. "d.m. 24 dicembre 2008, n. 206": il Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 24 dicembre 2008, n. 206.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6

    febbraio 1996, n. 52), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26

    marzo 1998, n. 71, S.O.

    - Si riporta il testo dell'articolo 18-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della legge 18 giugno 2009, n. 69:

    "Art. 18-ter (Societa' di consulenza finanziaria). - 1.

    A decorrere dal 1° ottobre 2009, la riserva di attivita' di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilita' per le societa' costituite in forma di societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, puo' prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza.

  3. Nell'albo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, e' istituita una sezione dedicata alle societa' di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7

    e 8 del medesimo articolo.".

    - Il decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206

    (Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre

    2008, n. 303.

    - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17

    della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

    "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

    Note all'art. 1:

    - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 18-bis del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:

    "2. E' istituito l'albo delle persone fisiche, consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del comma 7, provvede un organismo composto da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti che li designano secondo le modalita' fissate nello statuto dell'organismo, nominati tutti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I membri dell'organismo sono individuati tra persone di comprovate professionalita' e competenza in materie finanziarie, giuridiche ed economiche.".

    - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5-septies del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:

    "5-septies. Per «consulenza in materia di investimenti»

    si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.".

    - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:

    "Art. 1. Definizioni.

  4. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

    1. «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo

      1942, n. 267, e successive modificazioni;

    2. «Testo Unico bancario» (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

    3. «CONSOB»: la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;

    4. «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

    5. «societa' di intermediazione mobiliare» (SIM):

      l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107

      del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;

    6. «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso...

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