LEGGE REGIONALE 19 luglio 2011, n. 21 - Modifiche all'art. 56 e al Capo VI (Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale) della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2011)'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo - n. 48 del 5 agosto 2011) LA CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'articolo 63 della l.r. n. 1/2011

  1. Al comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria regionale 2011) le parole 'fino al 30 giugno 2011' sono sostituite dalle parole 'fino al 30 settembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis'.

  2. Dopo il comma 1 dell'art. 63 della l.r. n. 1/2011 e' aggiunto il seguente comma:

    '1-bis. A seguito della pubblicazione nela Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'esito del referendum abrogativo relativo all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato e integrato con le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunita' europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la Giunta regionale e' autorizzata a porre in essere, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CE) n.

    1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.

    1191/69 e (CEE) n. 1107/70, del 23 ottobre 2007, un provvedimento di proroga delle concessioni regionali. Allo stesso modo, procedono i Comuni titolari di concessioni di trasporto urbano. I provvedimenti sono formulati nel rispetto delle condizioni previste dal presente Capo VI e in ogni caso non possono superare la durata di un anno'.

    Art. 2

    Regime speciale trasporto urbano citta' di L'Aquila 1. Al fine di superare i problemi di viabilita' della citta' di L'Aquila, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 61, commi 5, 6 e 7 della l.r. n. 1/2011 il Comune di...

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