Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: Indicazioni per l'operativita' nel settore tessile e abbigliamento.

  1. Materiale riciclato.

    Definizione di materiale riciclato.

    Materiali realizzati utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

    In deroga a quanto sopra, l'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, stabilisce che pur non provenendo dal ciclo dei rifiuti o da cicli di post-consumo, i materiali tessili costituiti ai cento per cento di fibre precedentemente incorporate in un semilavorato o prodotto finito, derivanti dalla raccolta di flussi omogenei di rifiuti, che comunque abbiano subito lavorazioni di sfilacciatura o stracciatura, concorrono totalmente nel calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato.

    Materiali riciclati ammissibili alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio.

    Sono iscrivibili, a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, nell'elenco dei materiali riciclati all'interno del repertorio del riciclaggio

    fibre tessili rigenerate naturali (lana, cotone, seta, lino, canapa, cashmere, etc.); fibre tessili rigenerate artificiali (viscosa, acetato, etc.); fibre tessili rigenerate sintetiche (poliestere, nylon, acrilico, etc.); filati per tessitura realizzati con fibre tessili rigenerate; filati per maglieria realizzati con fibre tessili rigenerate; tessuti per abbigliamento realizzati con fibre tessili rigenerate; altri tessuti per impieghi tecnici e industriali realizzati con fibre tessili rigenerate (geotessili, tessuti per arredamento, calzature, usi agricoli, etc.); tessuti non tessuti realizzati con fibre tessili rigenerate; ovatte, feltri e strutture non tessili propriamente dette, ma costituite da fibre tessili.

    Altri semilavorati tessili per impieghi industriali realizzati con fibre tessili rigenerate.

    Limite in peso imposto dalla tecnologia.

    La tecnologia impiegata per la produzione del materiale riciclato in questo settore impone in linea generale limiti in peso di rifiuti o materiali tessili di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, molto variegati in funzione delle prestazioni legate all'utilizzo dei materiali stessi; tali limiti possono arrivare anche fino al 100% in talune circostanze.

    Pertanto detti limiti si possono individuare nel seguente modo

    fibre tessili: si assume un limite pari al 100% del peso del materiale riciclato; filati, tessuti e altri materiali tessili: il limite tecnologico si evince dalla documentazione a corredo della richiesta di iscrizione del materiale riciclato.

    Occorre precisare che in ogni caso il limite tecnologico e' da intendersi come soglia massima di rifiuti e materiali tessili di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, che puo' essere presente in ciascun materiale riciclato.

    L'entita' effettiva di rifiuti e/o materiali tessili di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, dovra' essere dichiarata nell'ambito dell'allegato A e nella perizia a corredo della domanda.

    Percentuale minima di rifiuti e/o materiali tessili di cui all'art.

    9, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n.

    203, contenuta nel materiale riciclato.

    La presenza di rifiuti e/o di materiali tessili di cui alla deroga ex art. 9, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, contenuti nei materiali riciclati afferenti il settore tessile abbigliamento non puo' essere inferiore al 40% in...

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