COMUNICATO - Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Melone Mantovano» (11A07245)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Melone Mantovano» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio Melone Mantovano - Piazza Sordello, 43 - 46100 Mantova, e acquisito inoltre i pareri della Regione Lombardia e della Regione Emilia Romagna, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita' - SAQ VII - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

Allegato

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta

Melone Mantovano

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta I.G.P. «Melone Mantovano» e' riservata ai frutti di melone che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'Indicazione Geografica Protetta I.G.P. «Melone Mantovano» designa i meloni allo stato fresco prodotti nella zona delimitata al successivo art.3 del presente disciplinare di produzione, riferibili alle seguenti varieta' botaniche di Cucumis melo L.: varieta' cantalupensis e varieta' reticulatus.

L'I.G.P. «Melone Mantovano» e' rappresentata dalle seguenti tipologie di frutto: liscio o retato (con o senza incisura della fetta).

Le cultivar utilizzate sono riconducibili alle seguenti tipologie di riferimento: «Harper» (tipologia retata senza incisura della fetta), «Supermarket» (tipologia retata con incisura della fetta), Honey Moon (tipologia liscia), tradizionalmente coltivate nell'areale definito al successivo art. 3. Caratteristiche al consumo.

All'atto dell'immissione al consumo i meloni destinati alla produzione dell'I.G.P. «Melone Mantovano» devono presentare le caratteristiche di seguito indicate.

In tutte le tipologie riportate all'art. 2 i frutti devono essere:

interi (non e' tuttavia da considerarsi difetto la presenza di una piccola lesione cicatrizzata sulla buccia dovuta all'eventuale misurazione automatica dell'indice rifrattometrico);

di aspetto fresco;

sani ed esente da parassiti;

puliti (privi di sostanze estranee visibili);

privi di odori e/o sapori estranei al frutto.

I frutti delle diverse tipologie dell'I.G.P. «Melone Mantovano» possono anche essere sottoposti alle operazioni di taglio, affettatura ed eliminazione di esocarpo ed endocarpo, per la destinazione al consumo come prodotto di IV gamma.

Di seguito sono riportate le caratteristiche qualitative, sensoriali e di pezzatura, in relazione alle diverse tipologie di frutto.

Parte di provvedimento in formato grafico

Dolcezza, durezza (intesa come consistenza), fibrosita' e succosita' sono le caratteristiche sensoriali che descrivono e distinguono i frutti del «Melone Mantovano», mentre l'odore di fungo e di polpa di anguria, l'aroma di tiglio e l'aroma di zucchino sono i descrittori peculiari rilevabili dal profilo sensoriale delle cultivar coltivate nella zona di produzione del «Melone Mantovano» I.G.P. Pezzatura e classificazione.

La pezzatura dei frutti (peponidi) e' determinata dal peso e dal diametro della sezione massima normale all'asse...

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