COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» (12A03049)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di tutela della «Arancia Rossa di Sicilia I.G.P.», via S.G. La Rena n. 30/b - 95125 Catania, soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato che il decreto ministeriale n. 5442 del 21 maggio 2007, recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, prevede all'art. 9 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, sottoscritta da un gruppo di produttori immessi nel sistema dei controlli che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata/certificata, nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Sicilia e' risultato che la richiesta presentata dal Consorzio di tutela della «Arancia Rossa di Sicilia I.G.P.» soddisfi tale condizione.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresi', che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della regione Sicilia, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Arancia Rossa di Sicilia», cosi' come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare e della qualita' - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Allegato

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGP « Arancia Rossa di Sicilia»

Art. 1.

La indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» e' riservata ai frutti pigmentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» e' riservata alle seguenti varieta':

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