DECRETO 23 dicembre 2002, n. 317 - Regolamento interministeriale recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in particolare, l'articolo 1, comma 8, lettera f); Visto il regolamento emanato con decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241, recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Visto il decreto 21 maggio 1999, attuazione delle direttive 97/8/CE e 98/60/CE della Commissione, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Vista la direttiva 1999/29/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Sentita la Commissione tecnica mangimi, prevista dall'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 3 novembre 1999; Considerato che la suddetta direttiva 1999/29/CE, codifica tutte le direttive fino ad ora emanate relativamente alle sostanze ed ai prodotti indesiderabilinell'alimentazione degli animali, abrogando contestualmente le direttive CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973, n.

76/14 del 15 dicembre 1975, n. 76/934 del 1° dicembre 1976, n. 80/502 del 6 maggio 1980, n. 83/381 del 28 luglio 1983, n. 86/299 del 3 giugno 1986, n. 86/354 del 21 luglio 1986, n. 87/238 del 1° aprile 1987, n. 91/126 del 13 febbraio 1991, n. 91/132 del 4 marzo 1991, n.

92/63 del 10 luglio 1992, n. 92/88 del 26 ottobre 1992, n. 94/16 del 22 aprile 1994, n. 96/6/CE del 16 febbraio 1996, n. 97/8 del 7 febbraio 1997 e n. 98/60 del 24 luglio 1998; Ritenuto di dare attuazione alla direttiva 1999/29/CE, procedendo contestualmente alla abrogazione del citato regolamento 11 maggio 1998, n. 241, e del citato decreto 21 maggio 1999; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.

400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 600.11/24315/AG80/1032 del 6 giugno 2000; Adotta il seguente regolamento

Art. 1.

  1. Il presente regolamento disciplina le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

  2. Sono fatte salve le disposizioni relative

    a) agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 2 novembre 2001, n.

    433; b) alla commercializzazione dei mangimi disciplinata dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni; c) alla fissazione di contenuti massimi di residui antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali sempre che detti residui non siano menzionati nell'allegato I, parte B; d) ai microorganismi nei mangimi; e) ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato B del decreto ministeriale del 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 13 dicembre 1985 e successive modificazioni ed integrazioni; f) ai mangimi dietetici per animali disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota al titolo

    - La direttiva del Consiglio 1999/29/CE del 22 aprile 1999, pubblicata nella G.U.C.E. 4 maggio 1999, n. L 115, recepita con legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), reca disciplina relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

    Note alle premesse

    - La legge 16 aprile 1987, n. 183, riguarda l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, in particolare, il testo dell'art. 11 e' il seguente

    Art. 11. - Il Governo o le regioni, se le raccomandazioni o le direttive comunitarie non riguardano materia gia' disciplinata con legge o coperta con riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi o con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi

    .

    - La legge 15 febbraio 1963, n. 281, riguarda la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; in particolare il testo dell'art. 1, comma 8, lettera f), e' il seguente

    8. Il Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9, stabilisce con proprio decreto

    a)-e) (Omissis); f) le quantita' massime di sostanze e prodotti desiderabili tollerati negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti alimenti

    .

    - Il decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1998, n. 170, riguarda il regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

    - Il decreto interministeriale 21 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1999, n.

    206, recante attuazione delle direttive 97/8/CE e 98/60/CE della Commissione, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, sostituisce gli allegati I e II al decreto 11 maggio 1998, n. 241.

    - L'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, recita

    Art. 9. - Presso il Ministero...

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