LEGGE PROVINCIALE 26 aprile 2012, n. 7 - Integrazione della legge provinciale sui lavori pubblici: riconoscimento di un indennizzo agli operatori economici per perdite conseguenti all'esecuzione dei lavori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 2 maggio 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Inserimento dell'art. 47-bis nella legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici) 1. Dopo l'art. 47 della legge provinciale sui lavori pubblici, nel capo VI, e' inserito il seguente:

'Art. 47-bis (Indennizzi). - 1. Per ridurre le perdite economiche derivanti dalla chiusura parziale o totale di strade o piazze a causa dell'apertura di cantieri per l'esecuzione di opere pubbliche di importo pari o superiore ad un milione di euro, la Provincia concede contributi a fondo perduto, a titolo di indennizzo.

  1. I contributi spettano ai titolari di imprese che hanno subito perdite, in termini di minori entrate o maggiori spese, per effetto della chiusura al traffico veicolare o anche solo pedonale della strada o della piazza costituenti l'accesso principale all'esercizio.

    La chiusura deve avere una durata non inferiore a trenta giorni.

  2. La richiesta di contributo e' presentata nell'ambito di una specifica conferenza pubblica d'informazione e concertazione, ed e' accompagnata dall'indicazione della percentuale di perdita ipotizzata rispetto agli introiti dell'anno precedente, con riferimento al tempo previsto per il cantiere.

  3. Il contributo richiesto, previa valutazione ed eventuale rideterminazione dell'importo, e' concesso nella misura massima del 70 per cento della perdita riconosciuta. Per la copertura di tali oneri si procede a carico del quadro di spesa dell'opera o facendo ricorso ad un fondo istituito nell'ambito dello strumento di pianificazione. Al fine della liquidazione del contributo il richiedente deve fornire prova dell'effettiva perdita subita.

  4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo, la Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce i criteri e le modalita' per la sua attuazione, prevedendo fra l'altro:

    1. le esatte modalita' per...

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