LEGGE 29 ottobre 2005, n. 229 - Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie

LEGGE 29 ottobre 2005, n.229

Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da

complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge

Art. 1.

  1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' riconosciuto, in relazione alla categoria gia' loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso e' corrisposto per la meta' al soggetto danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato e' minore di eta' o incapace di intendere e di volere l'indennizzo e' corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito.

  2. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1, l'indennizzo e' erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.

  3. Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, l'avente diritto puo' optare tra l'ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

  4. L'intero importo dell'indennizzo, stabilito ai sensi del presente articolo, e' rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Rerpubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fini di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'articolo 1 Comma 1 - Il testo dell'art. 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e' il seguente

    ´Art. 1. - 1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorita' sanitaria italiana, lesioni o infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente leggeª.

    - Il testo dell'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ´Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Statoª e' il seguente

    ´Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). - Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte e' espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite

    1. presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione; b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime; c) presso gli istituti...

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