LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2011, n. 1 - Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 «Trattamento indennitario dei consiglieri regionali» e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 3 dell'11 gennaio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5

  1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e' cosi' sostituito:

    '1. L'indennita' di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale e' rapportata al sessantacinque per cento dell'indennita' lorda liquidata ai componenti del Parlamento nazionale.'.

  2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e' cosi' sostituito:

    '2. Spetta ai consiglieri che svolgono le funzioni sottoelencate una indennita' lorda aggiuntiva, rapportata all'indennita' lorda liquidata ai componenti del Parlamento nazionale, cosi' determinata:

    1. trentuno per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale;

    2. ventidue per cento per i Vicepresidenti del Consiglio regionale e per il Vicepresidente della Giunta regionale;

    3. diciotto per cento per gli altri membri della Giunta regionale;

    4. tredici per cento per i Consiglieri Segretari del Consiglio regionale, per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e per i Presidenti dei Gruppi consiliari;

    5. nove per cento per i Vicepresidenti e i Consiglieri Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, per i revisori dei conti del Consiglio regionale e per i Vicepresidenti dei Gruppi consiliari.'.

  3. Il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, come aggiunto dal comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 e' abrogato.

    Art. 2

    Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5

  4. L'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e' cosi' sostituito:

    'Art. 3 (Diaria). - 1. A i consiglieri regionali e' corrisposta una diaria, a titolo di rimborso spese, non eccedente al sessantacinque per cento della corrispondente indennita' spettante ai componenti del Parlamento nazionale.

  5. L'importo della diaria e' stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza nel rispetto della percentuale massima di cui al comma 1 e del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 5-bis.'.

    Art. 3

    Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5

  6. All'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. la lettera a) del comma 1 e' cosi' sostituita:

      'a) un rimborso delle spese connesso alle percorrenze tra il luogo di residenza e la sede della Regione, effettuate per la partecipazione alle attivita' istituzionali;';

    2. i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente comma:

      '2. Le modalita' di calcolo del rimborso delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sulla base dei seguenti criteri:

    3. una parte del rimborso e' liquidata forfetariamente su dodici presenze mensili;

    4. la restante parte del rimborso e' liquidata sulla base delle presenze nelle sedute degli organi consiliari;

    5. definizione di un tetto massimo del rimborso al fine di garantire il rispetto del limite di...

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