LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 25 - Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), 3 settembre 2011, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e 31 dicembre 2010, n. 27 (Rideterminazione dell'indennita' dei Consiglieri regionali).

(Pubblicata nel supl.ord. n. 1 del 30 dicembre 2011 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 29 dicembre 2011) LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE IN SEDE LEGISLATIVA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 30 E 46 DELLO STATUTO Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione con la presente legge concorre alla riduzione dei costi della politica e al contenimento della spesa pubblica.

  1. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione prevede l'abolizione dell'assegno vitalizio e la rideterminazione dell'indennita' spettante ai consiglieri regionali e ai componenti della Giunta regionale.

    Art. 2

    Modifica all'art. 1 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24

  2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri), le parole: 'e assegno vitalizio' sono soppresse a decorrere dalla X legislatura.

    Art. 3

    Modifica all'art. 2 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24

  3. A decorrere dalla X legislatura, al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/2001, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 6 marzo 2006, n. 12, le parole: 'e' disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione delle indennita' di cui all'art. 1, lettera d), cosi' suddivisa: 20 per cento per l'assegno vitalizio; 5 per cento per l'indennita' di fine mandato.' sono sostituite dalle seguenti:

    'e' disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera d).'.

    Art. 4

    Abrogazione del capo II della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24

  4. Il capo II (Assegno vitalizio) della legge regionale n.

    24/2001 e' abrogato a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

  5. Il comma 2-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2001 e' abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

    Art. 5

    Disposizioni finali 1. Ai Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo II della legge regionale 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis.

  6. L'importo degli assegni vitalizi che sono erogati in applicazione del capo II della legge regionale...

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