Estensione delle indennita' ordinarie di disoccupazione non agricola, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 13 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale, all'art. 13, comma 11, prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato, per le quali trovano applicazioni le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche' le procedure di comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dei lavoratori aventi titolo alle prestazioni di cui ai predetti commi 7 e 8, anche ai fini del tempestivo monitoraggio, da parte del medesimo Istituto, di cui al comma 12;

Sentito l'I.N.P.S;

Decreta:

Art. 1.

  1. Le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono cosi' definite:

    1. crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari aziendali complessivamente considerati;

    2. mancanza di lavoro, di commesse o di ordini;

    3. mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro;

    4. incendio;

    5. calamita' naturali.

    Art. 2.

  2. Tutte le causali di cui all'art. 1 devono riferirsi a fattispecie di carattere transitorio o temporaneo.

    Art. 3.

  3. Possono essere indennizzati periodi di sospensione dovuti agli eventi o situazioni di cui all'art. 2 relativi alle sole istanze presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.

    Art. 4.

  4. Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare con apposita dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede dell'INPS territorialmente competente, con le modalita' stabilite dallo stesso Istituto, la sospensione dell'attivita' lavorativa e relative...

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