Estensione delle indennita' ordinarie di disoccupazione non agricola, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 13 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272;
Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale, all'art. 13, comma 11, prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato, per le quali trovano applicazioni le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche' le procedure di comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dei lavoratori aventi titolo alle prestazioni di cui ai predetti commi 7 e 8, anche ai fini del tempestivo monitoraggio, da parte del medesimo Istituto, di cui al comma 12;
Sentito l'I.N.P.S;
Decreta:
Art. 1.
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Le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono cosi' definite:
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crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari aziendali complessivamente considerati;
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mancanza di lavoro, di commesse o di ordini;
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mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro;
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incendio;
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calamita' naturali.
Art. 2.
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Tutte le causali di cui all'art. 1 devono riferirsi a fattispecie di carattere transitorio o temporaneo.
Art. 3.
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Possono essere indennizzati periodi di sospensione dovuti agli eventi o situazioni di cui all'art. 2 relativi alle sole istanze presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.
Art. 4.
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Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare con apposita dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede dell'INPS territorialmente competente, con le modalita' stabilite dallo stesso Istituto, la sospensione dell'attivita' lavorativa e relative...
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