Proroga dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, prevista dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,...

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n.84;

Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali modifiche, nel campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori delle compagnie portuali;

Visto il decreto n. 34015 datato 7 maggio 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 328, con il quale e' stata autorizzata, per l'anno 2004, la concessione della proroga dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale, in favore dei lavoratori portuali;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Visto il verbale di accordo del 22 febbraio 2005, stipulato, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore portuali, nel quale e' stata concordata la necessita' di ricorrere, anche per l'anno 2005, alla proroga dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, in favore dei lavoratori appartenenti ad imprese o agenzie autorizzate ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 5, della legge n. 84/1994, che non abbiano effettuato, nell'anno 2005, assunzioni di personale a tempo indeterminato,in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorita' portuali e marittime, salvo che tali assunzioni non abbiano riguardato lavoratori provenienti dalle societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994, nonche' per i lavoratori appartenenti a societa' derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi del sopraccitato art. 21 della legge n. 84/1994 che non...

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