DECRETO 19 maggio 2009 - Accesso all''indennita'' di disoccupazione per sospensioni dell''attivita'' lavorativa. (Decreto n. 46441). (09A08341)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che rinvia a un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di applicazione dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10 del medesimo art. 19, i criteri di priorita' nella erogazione delle prestazioni, nonche' le procedure di comunicazione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto;

Visti, in particolare, i commi 1, lettere a), b) e c) e 2 dell'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che potenziano ed estendono gli strumenti di tutela del reddito nei settori nei quali non operano la cassa integrazione guadagni ordinaria, le gestioni speciali della cassa integrazione per l'edilizia, i materiali lapidei e l'agricoltura e la cassa integrazione guadagni straordinaria;

Visto, in particolare, il comma 1-bis dell'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede, con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, la comunicazione del datore di lavoro, ai servizi competenti di cui all'art. l del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e alla sede dell'INPS territorialmente competente, della sospensione della attivita' lavorativa e delle relative motivazioni, nonche' dei nominativi dei lavoratori interessati e che subordina l'eventuale ricorso all'utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilita' in deroga all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle lettere da a) a c) del citato comma 1;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il quale l'INPS stipula con gli enti bilaterali apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, anche tramite la costituzione di una apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui all'art. 19, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, secondo cui i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche, e i fondi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento CE n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

Visto, in particolare, il comma 10 dell'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede una dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, ai fini della erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che prevede in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, che l'assicurato, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennita' giornaliera;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, che prevede, fermo restando il requisito della anzianita' assicurativa di almeno due anni, che hanno diritto alla indennita' ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio precedente, abbiano prestato almeno settantotto giorni di attivita' lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che definisce la nozione di «servizi competenti»;

Visti gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che definiscono i regimi di autorizzazione nazionali e regionali per gli operatori del mercato del lavoro;

Visto l'art, 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che definisce i regimi di accreditamento regionale per gli operatori del mercato del lavoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che definisce le modalita' di azioni di workfare mediante l'intervento delle agenzie di somministrazione di lavoro;

Visto l'art. 1-quinquies, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, che precisa il concetto di «lavoro congruo»;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Vista la direttiva del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 febbraio 2009, relativa alla messa a disposizione da parte dell'INPS di una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito, liberamente accessibile, via internet, alla Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi alla occupazione, nonche' a tutti i servizi competenti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, nel rispetto delle norme previste dalla legge in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 siglato tra Governo e Regioni in materia di ammortizzatori sociali;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione delle risorse

  1. Le risorse di cui all'art. 19, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di seguito denominato: «decreto-legge», sono cosi' suddivise tra gli strumenti di sostegno al reddito individuati dai commi 1 e 2 del medesimo articolo:

    1. 189 milioni di euro per l'anno 2009, per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere da a) a c) del comma 1;

    2. 100 milioni di euro per l'anno 2009, per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.

  2. Con successivo decreto e' effettuata la suddivisione delle risorse di cui al comma 1 per gli anni successivi al 2009.

    Art. 2.

    Sospensioni per crisi aziendali o occupazionali

  3. Per sospensioni riconducibili a situazioni di crisi aziendali o occupazionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere da a) a c), del decreto-legge, si intendono eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni di mercato o eventi naturali che comportino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti e segnatamente:

    1. crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati;

    2. mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso delle agenzie di somministrazione di lavoro;

    3. mancanza di materie prime o contrazione di attivita' non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;

    4. sospensioni o contrazioni della attivita' lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;

    5. eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamita' naturali, condizioni meteorologiche incerte;

    6. ritardati pagamenti oltre centocinquanta giorni in caso...

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