Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato

AutoreCristina Colombo - Gabriele Izzo
Pagine1042-1050
1042
dott
12/2015 Rivista penale
DOTTRINA
INDEBITA PERCEZIONE
DI EROGAZIONI A DANNO
DELLO STATO
di Cristina Colombo, Gabriele Izzo
SOMMARIO
1. Un inquadramento generale. 2. La fattispecie. 3. Il falso
quale modalità di condotta; 3-1) Un cenno all’elemento sog-
gettivo nei reati di falso. 4. Un caso di cronaca.
1. Un inquadramento generale
La fattispecie di Indebita percezione di erogazioni (1)
a danno dello Stato, prevista dall’art. 4, L. 29 settembre
2000, n. 300, che ha ratif‌icato la Convenzione sulla tutela
degli interessi f‌inanziari delle Comunità Europee (Bruxel-
les, 26 luglio 1995), è stata introdotta nel nostro codice
penale all’articolo 316 ter che così dispone: “Salvo che il
fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640 bis, chiun-
que mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazio-
ni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero
mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue
indebitamente, per sé o per altri, contributi, f‌inanzia-
menti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da
altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni. – Quando la somma
indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3999,96
si applica soltanto la sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma di denaro da euro 5164 a euro 25822.
Tale sanzione non può comunque superare il triplo del be-
nef‌icio conseguito”.
A tal proposito, bisogna ricordare che già nel 1986, l’art.
2, L. 23 dicembre, n. 898, (Conversione in legge, con modi-
f‌icazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n.701, recante
“Misure urgenti in materia di controllo degli aiuti comu-
nitari alla produzione dell’olio d’oliva. Sanzioni ammini-
strative e penali in materia di aiuti comunitari al settore
agricolo”) aveva introdotto il reato di truffa in danno del
fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia preve-
dendo per gli autori una pena da tre mesi a tre anni di
reclusione. L’articolo così disponeva: “Chiunque, mediante
l’esposizione di dati o notizie false, consegue indebitamen-
te, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzio-
ni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale
del Fondo europeo di orientamento e garanzia è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la som-
ma indebitamente percepita è inferiore a un decimo del
benef‌icio legittimamente spettante, e comunque non su-
periore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione
amministrativa di cui agli articoli seguenti. – 2. Agli effetti
della disposizione del precedente comma 1 e di quella del
comma 1 dell’articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo
europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimi-
late le quote nazionali previste dalla normativa comunita-
ria a complemento delle somme a carico di detto Fondo,
nonché le erogazioni poste a totale carico della f‌inanza
nazionale sulla base della normativa comunitaria. – 3. Con
la sentenza il giudice determina altresì l’importo indebita-
mente percepito e condanna il colpevole alla restituzione
di esso all’amministrazione che ha disposto la erogazione
di cui al comma 1.”
Sostanzialmente, l’articolo individuava il proprio og-
getto giuridico nella tutela della destinazione delle risorse
erogate a livello comunitario ovvero statale e risultava in
rapporto di specialità con la fattispecie della truffa, ex art.
640 c.p. comportando, conseguentemente, una forte dispa-
rità di trattamento a livello sanzionatorio. Per risolvere
tale problematica la Suprema Corte, in diverse sentenze,
è andata a precisare come la suddetta fattispecie fosse in
realtà di carattere sussidiario (la legge primaria deroga
quella sussidiaria) rispetto alla truffa aggravata (2): tale
orientamento rimase f‌ino a quando il legislatore positiviz-
zò tale concetto sostituendo l’art. 2 con l’art. 73 della Leg-
ge 19 febbraio 1992, n. 142, ed introducendo la clausola di
riserva “ove il fatto non conf‌iguri il più grave reato previsto
dall’art. 640 bis c.p”.
Nonostante tutte le modif‌iche apportate alla fattispe-
cie del conseguimento di pubbliche erogazioni di natura
assistenziale - che teoricamente avrebbero dovuto mettere
un punto fermo alla tematica delle frodi - la stessa appare
oggi di grande attualità destando interesse e costituendo
ancora motivo di studio ed approfondimento, soprattutto,
per quella posizione border line che attualmente ricopre
l’art. 316 ter c.p. e che, come vedremo, risulta oggetto di
forti contrasti giurisprudenziali.
2. La fattispecie
Da un esame strutturale della fattispecie in parola si
nota, immediatamente, l’utilizzo nell’incipit del dettato
normativo di una clausola di sussidiarietà.
Il Legislatore, postulando che “Salvo che il fatto co-
stituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis” ha inevita-
bilmente pref‌igurato i contrasti interpretativi destinati a
sorgere nel rapporto tra i due reati. Il rapporto tra l’art.
316 ter c.p. e l’art. 640 bis c.p. ha, infatti, dato luogo ad
una serie di diatribe, sia in dottrina che in giurisprudenza,
solo parzialmente risolte dall’intervento delle Sezioni Uni-
te con la sentenza n. 16568 del 2007. Volti entrambi i reati
a punire la percezione (3) indebita di contributi, anche
assistenziali e previdenziali (4), mentre l’art. 640 bis c.p.
(5) si caratterizza per una struttura “basica” propria della
truffa e, quindi, per l’immancabile presenza degli artif‌ici e
raggiri e dell’induzione in errore. Diversamente, l’art. 316
ter c.p. si caratterizza per una condotta non fraudolenta,
in quanto la presentazione di dichiarazioni o documenti
attestanti cose non vere costituisce “fatto” strutturalmen-
te diverso dagli artif‌izi e raggiri, nonché per l’assenza -
espressa - dell’induzione in errore (6).

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