Indagini preliminari e udienza preliminare

AutoreIsabella Iaselli
Pagine605-812
LIBRO V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
La dottrina (Riccio) ha individuato nella normativa sui poteri del p.m. nel corso delle
indagini, nonché sulle due nuove figure del giudice per le indagini preliminari (g.i.p.) e
del giudice dell’udienza preliminare (g.u.p.), le principali differenze tra sistema inquisi-
torio e sistema accusatorio.
Sul punto va evidenziato, quanto allo svolgimento delle indagini, che nel sistema
inquisitorio esse sono condotte direttamente dal giudice (si pensi, nel codice abrogato, alla
figura del giudice istruttore che nelle indagini complesse sostituiva il p.m.), mentre nel
sistema accusatorio l’organo che accusa e la difesa svolgono indagini ed al giudice spetta
il compito di esaminare gli elementi individuati dalle parti (nel codice vigente sono ben
distinte le funzioni del p.m., del difensore e del g.i.p., che ha soltanto poteri di control-
lo).
Quanto all’iniziativa dell’azione penale, nel sistema inquisitorio essa compete al
medesimo giudice (nel codice abrogato il pretore era, al tempo stesso, accusatore e giudice),
mentre nel processo accusatorio l’accusatore è figura ben distinta da quella del giudice, il
quale deve restare estraneo al momento della iniziativa (nel codice vigente, infatti, il p.m.
esercita l’azione penale e il g.u.p. ne valuta la fondatezza).
Queste differenze consentono di affermare che il processo accusatorio, al quale si ispira
il codice di rito vigente, tutela maggiormente i diritti della persona e realizza i principi
del giusto processo (Cordero, Riccio).
La netta distinzione tra pubblica accusa e giudice si riflette anche sui diversi effetti degli
atti compiuti dai medesimi e, quindi, sulla netta distinzione tra procedimento e processo.
Invero, il legislatore usa il termine procedimento per indicare la fase delle indagini,
precedente all’esercizio dell’azione penale, diretta dal p.m. il quale svolge un ruolo pre-
minente, in quanto dirige l’attività della polizia giudiziaria e opera le scelte investigative
che culminano, poi, nella formulazione del capo di imputazione con la richiesta di giudi-
zio, o nella decisione di richiedere l’archiviazione. Il termine processo indica il momento
in cui il p.m. formula la sua richiesta al giudice e, quindi, diviene parte in contradditto-
rio con l’imputato nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale; la direzione viene
assunta dal giudice, chiamato a valutare, in maniera imparziale, gli elementi posti a fon-
damento dell’accusa e gli elementi dedotti dalla difesa.
326 • Finalità delle indagini preliminari
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle ri-
spettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’eser-
cizio dell’azione penale.
327 • Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare 606
1 • PUBBLICO MINISTERO E POLIZIA GIUDIZIARIA
Compito del p.m. è quello di ricercare gli ele-
menti che consentano di accertare se sia stato
commesso un reato e quale sia il soggetto
responsabile.
Nello svolgimento di tale compito, egli può
compiere direttamente gli accertamenti
necessari (ad esempio, ispezioni, perquisizio-
ni, assunzione di informazioni), oppure può
delegare la polizia giudiziaria.
La finalità delle indagini è quella di con-
sentire all’accusa di valutare il tipo di
richiesta da formulare al giudice, ed è per
tale motivo che sono dette
preliminari
,
proprio al fine di sottolineare il loro carat-
tere prodromico rispetto alla fase del pro-
cesso.
Il p.m. è spesso chiamato a compiere attività urgenti per assicurare le prove di un
reato ed il legislatore, tenuto conto delle esigenze di tutela della collettività, nonché
delle persone offese da una condotta criminosa, non pone limiti temporali. In par-
ticolare, l’art. 14 del regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale,
adottato con D.M. n. 334/1989, testualmente dispone: “1. Nel corso delle indagi-
ni preliminari possono essere compiuti atti del procedimento anche nei giorni festi-
vi”.
327 • Direzione delle indagini preliminari (1)
1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia
giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a
svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi ar-
ticoli.
(1) Articolo così modificato dall’art. 7 della l. 26-3-2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela
della sicurezza dei cittadini)
1 • IL RAPPORTO TRA P.M. E POLIZIA GIUDIZIARIA
La norma ribadisce il principio, già desumibi-
le dall’art. 55, sul rapporto di dipendenza che
lega la polizia giudiziaria all’autorità giudizia-
ria, rapporto che, peraltro, trova il suo fonda-
mento costituzionale nella previsione dell’art.
109 Cost., secondo il quale l’autorità giudizia-
ria dispone direttamente della polizia giudizia-
ria. Invero, nei due articoli richiamati viene
usata un’espressione che ricomprende sia la
figura del p.m. che quella del giudice (
autori-
tà giudiziaria
), ed al legislatore è demandato il
compito di stabilire quali poteri competono
alle due figure.
Senza dubbio, nel corso delle indagini il p.m.
ha in via esclusiva il controllo sull’attività della
polizia giudiziaria (sulla nozione di polizia giu-
diziaria si rinvia agli artt. 55 e ss.).
Tuttavia, il potere di dirigere le indagini non
esclude, per espressa volontà del legislatore,
che la polizia giudiziaria possa svolgere atti-
vità investigative di propria iniziativa, nel
rispetto delle regole e dei limiti stabiliti dal
codice (ovvero dalle norme contenute nel
Titolo IV).
607 Titolo I - Disposizioni generali 327bis
R
ISPETTIVE ATTRIBUZIONI DEL
P.M.
E DELLA
P. G .
• Direttive alla p.g.
• Delega di atti spe-
cifici
•Attività svolta per-
sonalmente
• Attività coordinata
con altri p.m.
• Richieste al g.i.p.
(convalida seque-
stro preventivo; in-
tercettazioni; inci-
dente probatorio)
Acquisizione della
notizia di reato
P.M. P.G.
Fase della ricerca
delle fonti di prova
• Attività guidata dal
p.m.
• Attività delegata
• Attività di iniziati-
va ad integrazione
della delega
• Attività di iniziati-
va per urgenza di as-
sicurare le fonti di
prova
1 • “DISPARITÀ INVESTIGATIVA” TRA ACCUSA
E DIFESA
L’articolo in commento sottolinea l’assoluto
parallelismo fra le indagini dei difensori e le
indagini del p.m.
Invero, il legislatore ha stabilito il principio
secondo il quale il difensore ha la facoltà di atti-
varsi fin dalla fase iniziale del procedimento,
svolgendo quelle attività specificamente indica-
te e disciplinate dal Titolo VIbis (391bis ss.).
Va evidenziato che il ruolo del difensore soffre
comunque della difficoltà di intervenire in una
327bis • Attività investigativa del difensore (1)
1. Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il di-
fensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi
di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo
VIbis del presente libro.
2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l’esercizio del diritto
di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per pro-
muovere il giudizio di revisione.
3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difen-
sore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie
specifiche competenze, da consulenti tecnici.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 7 della l. 7-12-2000, n. 397 (Disposizioni in materia di indagini difensive).

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