LEGGE 26 maggio 2011, n. 75 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonch...

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

  1. Il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 maggio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2665):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 31 marzo 2011.

Assegnato alle Commissioni riunite 5^ (bilancio) e 7^ (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 1° aprile 2011 con pareri delle Commissioni 1^, 5^, 6^, 8^, 10^, 12^, 13^, 14^ e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1^ Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 5 e 6 aprile 2011.

Esaminato dalle Commissioni riunite 5^ e 7^, in sede referente, il 6, 7, 11, 12, 13 e 14 aprile 2011.

Esaminato in aula il 12, 18 e 19 aprile 2011 ed approvato il 20 aprile 2011. Camera dei deputati (atto n. 4307):

Assegnato alle Commissioni riunite V (bilancio) e VII (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 27 aprile 2011 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, III, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite V e VII, in sede referente, il 3, 4 e 5 maggio 2011.

Esaminato in aula il 4, 17, 23 e 24 maggio 2011 ed approvato il 25 maggio 2011.

Avvertenza:

Il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

74 del 31 marzo 2011.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

Ufficiale alla pag. 45.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2011, N. 34

All'articolo 2, al comma 2, nel secondo periodo, le parole: «per la relativa presa d'atto» sono sostituite dalle seguenti: «per l'approvazione».

L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

Art. 5. (Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari). - 1. Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di...

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