LEGGE REGIONALE 24 giugno 2011, n. 13 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7: «norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 18 del 1° luglio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7

  1. All'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7 (Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne) sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 1, le parole '£ 100.000' sono sostituite dalle parole 'euro 52' e le parole '£ 600.000' sono sostituite dalle parole 'euro 310';

    2. al comma 3, le parole '£ 10.000 a £ 60.000' sono sostituite dalle parole 'euro 5,16 ad euro 31'.

    Art. 2

    Modifiche all'art. 7 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7

  2. All'art. 7 della legge regionale n. 7/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 7 dopo le parole 'di sistemazione, inquinamento, deviazioni' sono inserite le parole ', operazioni di ripopolamento';

    2. al comma 9, primo periodo, le parole '£ 200.000' sono sostituite dalle parole 'euro 103' e le parole '£ 1.200.000' sono sostituite dalle parole 'euro 620'; al secondo periodo le parole '£ 300.000' sono sostituite dalle parole 'euro 155' e le parole '£ 1.800.000' sono sostituite dalle parole 'euro 930'.

      Art. 3

      Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 7/1998) 1. All'art. 8 della legge regionale n. 7/1998, sono apportate le seguenti modifiche:

    3. alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole 'che dovranno, comunque, avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di salvaguardia dell'equilibrio biologico';

    4. alla fine del comma 4 sono aggiunte le parole 'ne rispetto delle norme vigenti in materia di salva guardia dell'equilibrio biologico.';

    5. al comma 5 le parole '£ 200.000' sono sostituite dalle parole 'euro 103' e le parole '£ 1.200.000' sono sostituite dalle parole 'euro 620'.

      Art. 4

      Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 7/1998

  3. All'art. 9 della legge regionale n. 7/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 1 la parola 'A.S.L.' e' sostituita dalla parola 'ASREM';

    2. al comma 3 le parole 'dell'Unita' sanitaria locale' sono sostituite dalle parole 'dell'ASREM';

    3. al comma 5 le parole 'da £ 1.000.000 a £ 6.000.000' sono sostituite dalle parole 'da euro 516,00 ad euro 3099,00.'.

    Art. 5

    Modiche all'art. 10 della legge regionale n. 7/1998

  4. Al comma 3-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 7/1998 le parole '£ 200.000' sono sostituite dalle parole 'euro 103' e le parole '£ 1.200.000' sono sostituite dalle parole 'euro 620'.

    Art. 6

    Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 7/1998

  5. All'art. 11 della legge regionale n. 7/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. il comma 2 e' sostituito dal seguente: '2. Ai soli fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca dei corsi d'acqua, bacini e canali, deve essere autorizzata dal dirigente del servizio competente della provincia. Per la sola messa in secca dei canali privati in comunicazione con acque pubbliche, deve essere inviata comunicazione alla provincia almeno quindici giorni prima dell'intervento. In ogni caso la messa in secca deve essere realizzata in presenza del personale di vigilanza. La fauna ittica deve essere recuperata ed immessa nelle acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento; nei casi di urgenza si deve comunque dare avviso alla provincia competente per territorio. Per l'eventuale recupero della fauna ittica, il concessionario della derivazione e' tenuto, a proprie spese, al ripopolamento delle specie preesistenti nel medesimo corso d'acqua.';

    2. al comma 5 le parole '£ 2.000.000' sono sostituite dalle parole 'euro 1.033' e le parole '£ 12.000.000' sono sostituite dalle parole 'euro 6.197'.

    Art. 7

    Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 7/1998

  6. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 7/1998 le parole '£ 3.000.000'...

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