LEGGE 30 maggio 1940, n. 652 - Incoraggiamenti per la diffusione della trebbiatura a macchina

Coming into Force13 Luglio 1940
End of Effective Date15 Dicembre 2009
Published date28 Giugno 1940
Enactment Date30 Maggio 1940
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1940/06/28/040U0652/CONSOLIDATED/20081222
Official Gazette PublicationGU n.151 del 28-06-1940
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.

Il contributo di cui al R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI n. 1549, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 153, e modificato con la legge 15 maggio 1939-XVII, n. 745, puo' essere corrisposto anche alle Sezioni per la cerealicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e ai conduttori di fondi, singoli od associati delle Provincie laziali, del Mezzogiorno e delle Isole, che dopo il 15 aprile 1940-XVIII, acquistino trebbiatrici o coppie trebbianti nuove e loro accessori, di fabbricazione nazionale, allo scopo di esercitare, in dette Provincie, la trebbiatura del grano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 maggio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Tassinari - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.

Il contributo di cui al R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI n. 1549, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 153, e modificato con la legge 15 maggio 1939-XVII, n. 745, puo' essere corrisposto anche alle Sezioni per la cerealicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e ai conduttori di fondi, singoli od associati delle Provincie laziali, del Mezzogiorno e delle Isole, che dopo il 15 aprile 1940-XVIII, acquistino trebbiatrici o coppie...

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