CIRCOLARE 20 maggio 2014 - Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumita' pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. (Circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1)). (14A04345)

Ai sigg. prefetti della Repubblica - Loro sedi Al sig. commissario del Governo - Per la provincia di Bolzano Al sig. commissario del Governo - Per la provincia di Trento Al sig. presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta - Aosta Ai sigg. questori della Repubblica - Loro sedi e, per conoscenza: Al gabinetto del Ministro - Sede Alla segreteria del dipartimento - Sede Al dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Sede Al comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Roma Al comando generale della Guardia di finanza - Roma Con circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 - serie generale - del 2 febbraio 2001 e di cui si confermano integralmente i contenuti, sono state diramate disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumita' pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali (non marcati CE) autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.. Come e' noto, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, a far data dal 4 luglio 2013, le disposizioni del decreto medesimo concernenti l'immissione sul mercato degli articoli pirotecnici marcati CE si applicano anche alle categorie "cat. 4", "T1", "T2", "P1" e "P2". Al riguardo, a seguito di richieste di chiarimenti formulate dal comparto economico, si rende necessario fornire indicazioni integrative alla richiamata circolare, per un corretto ed omogeneo utilizzo anche degli articoli pirotecnici marcati CE, impiegabili negli spettacoli autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.. A tal fine, per esigenze di semplificazione e considerato che gran parte dei contenuti della richiamata circolare (all'epoca riferiti ai prodotti pirotecnici non marcati CE) possono trovare applicazione - seppur non integralmente - anche riguardo ai prodotti pirotecnici muniti di marcatura CE, si procedera', di seguito, in relazione a tali ultimi prodotti, al mero richiamo dei singoli punti della circolare medesima, fornendo, ove necessario, indicazioni aggiuntive. A) DISPOSIZIONI GENERALI Per il corretto l'utilizzo degli articoli pirotecnici marcati CE, si conferma quanto rappresentato nella precedente circolare dell'11 gennaio 2001, lettera "A) DISPOSIZIONI GENERALI", punti "1 - Titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S." e "2 - Verifica dei siti". Anche in relazione a tali prodotti occorre, in particolare, ribadire quanto gia' evidenziato all'appena...

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