DECRETO 17 ottobre 2007 - Inclusione della sostanza attiva dinocap nell''allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/136/CE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figura anche la sostanza attiva dinocap, da valutare al fine della sua eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Visto il regolamento (CE) n. 933/94 che ha designato l'Austria quale Stato membro relatore per la sostanza attiva dinocap;

Visto il decreto dirigenziale del 21 febbraio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 14 marzo 2005) che ha sospeso, in via cautelativa, in attesa della conclusione della revisione comunitaria ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 3600/92, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dinocap in considerazione della classificazione attribuita a tale sostanza attiva dal decreto ministeriale del 14 giugno 2002 che ha recepito la direttiva 2001/59/CE del 6 agosto 2001, recante il ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Considerato che secondo tale adeguamento in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose a tale sostanza attiva e' stata attribuita la categoria 2 di tossicita' per la riproduzione;

Considerato che la categoria 2 di tossicita' per la riproduzione viene attribuita a sostanze potenzialmente in grado di danneggiare la fertilita' negli esseri umani e/o di provocare effetti tossici sullo sviluppo del feto;

Considerato che la relazione di valutazione della sostanza attiva dinocap e' stata esaminata dagli Stati membri e successivamente e' stata riesaminata dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare sotto forma di rapporto di riesame del 3 marzo 2006;

Considerato che dal riesame del dinocap sono emerse alcune preoccupazioni tali da richiedere al gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui (gruppo PPR) di definire un valore per il grado di assorbimento cutaneo da utilizzare nella valutazione del rischio legata ad un'esposizione per via cutanea e di esprimere un parere per quanto riguarda gli effetti che tale sostanza attiva determinano sugli occhi;

Considerato altresi' che soltanto se vengono imposte restrizioni e idonee misure di attenuazione dei rischi si ritiene lecito prevedere, esclusivamente per gli impieghi esaminati e descritti nel rapporto di valutazione, che i prodotti fitosanitari contenenti...

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