DECRETO 17 ottobre 2007 - Inclusione della sostanza attiva carbendazim nell''allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/135/CE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figura anche la sostanza attiva carbendazim, da valutare al fine della sua eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Visto il regolamento (CE) n. 933/94 che ha designato la Germania quale Stato membro relatore per la sostanza attiva carbendazim;

Visto il decreto dirigenziale del 21 febbraio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 14 marzo 2005) che ha sospeso, in via cautelativa, in attesa della conclusione della revisione comunitaria ai sensi del citato reg. (CEE) n. 3600/92, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbendazim in considerazione della classificazione attribuita a tale sostanza attiva dal decreto ministeriale del 14 giugno 2002 che ha recepito la direttiva 2001/59/CE del 6 agosto 2001, recante il ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Considerato che secondo tale adeguamento in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose a tale sostanza attiva e' stata attribuita la categoria 2 di mutagenesi e di tossicita' per la riproduzione;

Considerato che la categoria 2 di tossicita' per la riproduzione viene attribuita a sostanze potenzialmente in grado di danneggiare la fertilita' negli esseri umani e/o di provocare effetti tossici sullo sviluppo del feto e la categoria 2 di mutagenesi riguarda le sostanze potenzialmente mutagene per l'uomo;

Considerato che la relazione di valutazione della sostanza attiva carbendazim e' stata esaminata dagli Stati membri e successivamente e' stata riesaminata dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare sotto forma di rapporto di riesame del 3 marzo 2006;

Considerato che dal riesame del carbendazim e' emersa una serie di problematiche tanto che e' stato chiesto al Comitato scientifico delle piante di esprimersi sull'opportunita' di fissare una dose giornaliera ammissibile (DGA) e un livello ammissibile di esposizione dell'operatore (AOEL);

Considerato altresi' che soltanto se vengono imposte restrizioni e idonee misure di attenuazione dei rischi si ritiene lecito prevedere, esclusivamente per gli impieghi esaminati e descritti nel rapporto di valutazione, che i prodotti fitosanitari contenenti carbendazim soddisfino le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT