DECRETO 18 marzo 2011 - Inclusione della sostanza attiva ciclossidim nell''allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della direttiva 2011/4/UE della Commissione che modifica inoltre la decisione 2008/934/CE. (11A06793)

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visti i Regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva ciclossidim;

Considerato che il Notificante della sostanza attiva ciclossidim ha ritirato inizialmente il suo sostegno per l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che successivamente al ritiro da parte del Notificante, la Commissione europea ha adottato la decisione 2008/934/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il ciclossidim, nell'allegato I della citata direttiva con la conseguente revoca dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive entro il 31 dicembre 2010;

Considerato che in conformita' dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il Notificante ha poi ripresentato allo Stato membro relatore, l'Austria, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione;

Considerato che lo Stato membro relatore ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal Notificante sulla sostanza attiva ciclossidim nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione ed ha redatto una nuova relazione inviata poi all'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

Considerato che il progetto di relazione di valutazione iniziale della sostanza attiva ciclossidim la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorita' Europea per la...

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