DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 257 - Attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita'' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. (11G0020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2009, e, in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, recante modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e l'articolo 4, comma 2, recante misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE;

Vista la decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione 2009/73/CE della Commissione, del 17 dicembre 2008, e la decisione 2009/339/CE del 16 aprile 2009, che modifica la decisione della Commissione 2007/589/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, sull'elenco degli operatori aerei che svolgono una delle attivita' indicate nell'Allegato I della direttiva 2003/87/CE a partire dal 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, in cui per ciascun operatore aereo e' specificato lo Stato membro di riferimento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2010;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) prima dell'articolo 1 e' inserito il seguente capo:

    Capo I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    ;

    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    1. Il presente decreto reca le disposizioni per la partecipazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunita' istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, e dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

    .

  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, dopo le parole: «nell'allegato A» sono inserite le seguenti: «e A-bis».

  3. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

    d-bis) decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione: decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;

    d-ter) elenco degli operatori aerei: elenco degli operatori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, e successivi aggiornamenti adottati ai sensi dell'articolo 18-bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE;

    ;

    b) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis, dei gas specificati in riferimento all'attivita' interessata»;

    c) al comma 1, lettera l), le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia»;

    d) al comma 1, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:

    m-bis) operatore aereo: la persona che opera un aeromobile nel momento in cui viene esercitata una delle attivita' di trasporto aereo elencate nell' allegato A-bis, o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata, il proprietario dell'aeromobile;

    m-ter) operatore di trasporto aereo commerciale: un operatore aereo il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;

    m-quater) operatore aereo amministrato dall'Italia: operatore aereo riportato nell'elenco degli operatori aerei per il quale e' specificato che l'operatore aereo e' amministrato dall'Italia;

    ;

    e) al comma 1, dopo la lettera n), sono inserite le seguenti:

    n-bis) piano di monitoraggio delle emissioni: documento contenente le modalita' per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attivita' di trasporto aereo elencate all' allegato A-bis;

    n-ter) piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro": documento contenente le modalita' per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis;

    ;

    f) al comma 1, dopo la lettera p) e' inserita la seguente:

    p-bis) regolamento sui registri: regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;

    ;

    g) al comma 1, lettera s), dopo le parole: «dichiarazioni del gestore» sono inserite le seguenti: «e degli operatori aerei amministrati dall'Italia»;

    h) al comma 2, lettera a), le parole: «articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3-bis»;

    i) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE e dalla direttiva 2008/101/CE»;

    l) al comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

    c-bis) direttiva 2008/101/CE: la direttiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra;

    ;

    m) al comma 2, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente lettera:

    m-bis) riserva speciale: quantita' di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui all'articolo 3-quinquies, comma 1.

    .

  4. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

    Art. 3-bis.

    Autorita' nazionale competente

    1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.

    2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorita' nazionale competente.

    3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.

    4. Il Comitato ha il compito di:

    a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

    b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;

    c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

    d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalita' definite nell'ambito della decisione di assegnazione ;

    e) calcolare e pubblicare la quantita' totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale e' stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell'articolo 3-quater, comma 3;

    f) definire le modalita' di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alle lettere a) e c), nonche' i criteri e le modalita' con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;

    g) rilasciare le...

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