DECRETO 18 febbraio 2011 - Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell''esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impian...

IL DIRETTORE GENERALE

per il trasporto pubblico locale

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;

Visto il decreto ministeriale n. 1533 del 5 giugno 1985, recante «Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri»;

Ritenuta la necessita' di emanare per i pubblici servizi di trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili l'aggiornamento delle disposizioni previste dagli articoli 90, secondo e quarto comma e 91, ultimo comma del suddetto decreto e riguardanti le funzioni ed i requisiti tecnico-professionali, fisici e morali dei tecnici da preporre a tali servizi, le modalita' per la loro nomina e per la nomina dei sostituti, nonche' la determinazione delle incombenze degli assistenti tecnici;

Sentita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Decreta:

Art. 1

Generalita'

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili che, agli effetti di tali disposizioni, sono raggruppati nelle seguenti categorie:

    1. funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;

      B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;

      B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;

    2. sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili;

    3. ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

  2. Nel seguito con la sigla D.G.T.P.L. viene individuata la Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la sigla U.S.T.I.F. l'Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi - competente per territorio - del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la sigla D.P.R. n. 753/80 e' indicato il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

    Art. 2

    Direttore e Responsabile dell'Esercizio

  3. Agli effetti dell'art. 90 del D.P.R. n. 753/80 e per quanto attiene alla sicurezza dell'esercizio, a ciascuno degli impianti delle categorie A, B1 e B2 considerati all'art. 1 deve essere preposto un Direttore dell'Esercizio, a ciascuno degli impianti delle categorie C e D deve essere preposto un Direttore dell'Esercizio o un Responsabile dell'Esercizio.

  4. Il Direttore dell'Esercizio, per tutto cio' che concerne l'attivita' operativa corrente sia di esercizio che di manutenzione, si avvale - obbligatoriamente per gli impianti di categoria A, B1, B2 e C e facoltativamente per gli impianti di categoria D - dell'opera di un Capo Servizio, sotto la cui diretta responsabilita' si svolge la predetta attivita' e che risponde dell'applicazione delle norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95, 100 e 101 del D.P.R. n. 753/80, nonche' delle disposizioni interne (Regolamento d'Esercizio) di cui all'art. 102 dello stesso D.P.R., secondo le speciali istruzioni scritte impartitegli dal Direttore dell'Esercizio medesimo; lo stesso Capo Servizio, inoltre, supplisce con la propria iniziativa in tutti quei casi in cui, per situazioni particolari, si rende necessario integrare le disposizioni ricevute al fine di garantire la sicurezza del servizio. I requisiti e le mansioni del Capo Servizio sono indicati nelle specifiche norme concernenti il personale degli impianti.

    Art. 3

    Funzioni del Direttore dell'Esercizio

  5. Le norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95, 100 e 101 del D.P.R. n. 753/80 stabiliscono gli speciali adempimenti, riguardanti tutte le categorie ovvero determinati tipi di impianti, che devono essere espletati dal Direttore dell'Esercizio ai fini della sicurezza.

  6. Il Direttore dell'Esercizio provvede inoltre alle funzioni, agli obblighi ed alle incombenze a lui attribuiti dagli articoli 91, 93 e 102, primo comma, del D.P.R. n. 753/80 e, in particolare:

    1) ad abilitare, su proposta del Capo Servizio, gli agenti addetti alle diverse mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, secondo quanto previsto dalle apposite norme emanate in applicazione dell'art. 9, terzo e quarto comma, del D.P.R. n. 753/80, predisponendo altresi' quanto necessario per l'aggiornamento professionale degli stessi agenti;

    2) a comunicare - annualmente o prima dell'apertura all'esercizio - all'U.S.T.I.F., nonche' ai competenti organi regionali o enti locali territoriali per ogni impianto rientrante nelle loro attribuzioni, l'elenco nominativo del personale in servizio con gli estremi delle rispettive abilitazioni e l'indicazione delle mansioni assegnate, rendendo nota altresi' ai suddetti Uffici, organi o enti locali ogni variazione per nuove abilitazioni, per assunzioni o per cessazioni dal servizio;

    3) a predisporre, d'intesa con l'azienda esercente, l'organizzazione per il soccorso dei viaggiatori in linea, in particolare:

    prevedendo, ove necessario, accordi impegnativi con enti od organismi locali in grado di fornire mezzi o personale idoneo per tali operazioni di soccorso;

    fornendo al Capo Servizio istruzioni per sovrintendere alle relative operazioni, per curare la costante efficienza delle necessarie attrezzature e per verificare il necessario livello di addestramento per il personale addetto a tali operazioni, anche con l'effettuazione periodica di manovre di soccorso simulato;

    valutando l'idoneita' e la rispondenza della predetta organizzazione ed apportandovi, se del caso, le necessarie modifiche od integrazioni;

    4) a programmare e predisporre d'intesa con l'azienda esercente, sulla base delle norme in vigore e delle apposite istruzioni fornite dal costruttore, tutti i controlli e gli interventi periodici necessari per accertare lo stato dell'impianto e la sicurezza dell'esercizio, sovrintendendo a tali controlli ed interventi;

    5) a segnalare tempestivamente all'U.S.T.I.F. tutte le anomalie od irregolarita' riscontrate nel funzionamento dell'impianto, ancorche' non ne siano derivati incidenti, che possano costituire indizio di inconvenienti suscettibili di determinare eventi pericolosi per i viaggiatori, il personale o l'impianto stesso.

  7. Il Direttore dell'Esercizio rende note le proprie disposizioni, emanate ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. n. 753/80, del presente decreto o di altre norme riguardanti tutte le categorie o determinati tipi di impianti, mediante ordini di servizio numerati progressivamente.

  8. Il Direttore dell'Esercizio e' infine tenuto a provvedere ad ogni incombenza che possa risultare necessaria, in relazione a quanto da lui stesso rilevato od a lui segnalato dal Capo Servizio, per tutelare la sicurezza dei viaggiatori e l'integrita' dell'impianto, provvedendo anche, se a suo ragionevole giudizio ne ricorrono gli estremi, a disporre tempestivamente la sospensione del servizio, quando per motivi di urgenza non vi abbia gia' provveduto il Capo Servizio, dandone immediata notizia, con le motivazioni, all'U.S.T.I.F. ed ai competenti organi regionali o locali per gli impianti rientranti nelle rispettive attribuzioni di questi ultimi.

    Art. 4

    Funzioni del Responsabile dell'Esercizio l. Le norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95, 100 e 101 del D.P.R. n. 753/80 stabiliscono gli speciali adempimenti, riguardanti tutte le categorie o determinati tipi di impianti, che devono essere espletati dal Responsabile dell' Esercizio ai fini della sicurezza.

  9. Il Responsabile dell'Esercizio provvede inoltre alle funzioni, agli obblighi ed alle incombenze a lui attribuiti dagli articoli 91, primo e secondo comma, 93 e 102 del D.P.R. n. 753/80 e, in particolare, agli stessi adempimenti indicati al precedente art. 3 per il Direttore dell'Esercizio; assume altresi' direttamente anche le incombenze attribuibili al Capo Servizio.

  10. Quando, con riferimento all'art. 90, quarto comma, del D.P.R. n. 753/80 ed al successivo art. 7, secondo comma, sia stato designato un Assistente Tecnico per affiancare il Responsabile dell'Esercizio, quest'ultimo provvede direttamente agli adempimenti elencati al secondo comma dell'art. 3, sub 2) e 3); in relazione all'art. 5, provvede inoltre d'intesa con il predetto Assistente Tecnico agli adempimenti sub 4) e 5) dello stesso secondo comma.

  11. Le funzioni di Responsabile dell'Esercizio possono essere cumulate con le funzioni di macchinista solo nel caso di impianto isolato; in tal caso e' necessaria una apposita autorizzazione rilasciata dall'U.S.T.I.F.

  12. Le funzioni di Responsabile dell'Esercizio possono essere cumulate con le funzioni di Capo Servizio di impianti di categoria A, B1, B2 e C appartenenti alla stessa azienda esercente, a condizione che gli stessi impianti siano tra loro collegati o prontamente raggiungibili e previo parere favorevole del direttore o dei direttori di esercizio dei sopracitati impianti di categoria A, B1, B2 e C. Devono essere attribuiti al Responsabile dell'Esercizio che svolgera' anche mansioni di Capo Servizio i «pesi» degli impianti funiviari come stabilito dall'art. 15, senza alcuna riduzione, fermo restando che la somma complessiva non deve comunque superare i 25 U.C.I.; per tali casi e' necessaria un'apposita autorizzazione rilasciata dall'U.S.T.I.F.

    Art. 5

    Incombenze dell'Assistente Tecnico

  13. L'Assistente Tecnico - eventualmente designato dall'azienda esercente in relazione all'art. 90, comma 2, del D.P.R. n. 753/80, nonche' in relazione all'art. 4 ed all'art. 7, comma 2, del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT