L'appello incidentale: una storia tormentata, fra punti controversi e precedenti storici

AutoreGiuseppe Pavich
Pagine135-138
135
Arch. nuova proc. pen. 2/2013
Dottrina
L’APPELLO INCIDENTALE: UNA
STORIA TORMENTATA, FRA
PUNTI CONTROVERSI
E PRECEDENTI STORICI
di Giuseppe Pavich
SOMMARIO
1. Generalità dell’istituto, anche in chiave storica; facoltà
e limiti soggettivi. 2. Finalità e prof‌ili dinamici dell’appello
incidentale. 3. Contorni oggettivi, limiti di devolutività ed
effetto estensivo dell’istituto.
1. Generalità dell’istituto, anche in chiave storica; fa-
coltà e limiti soggettivi
In base all’art. 595 del codice di rito, in seguito alla
presentazione di appello da una delle parti, la parte che
non lo abbia proposto può proporre a sua volta appello in-
cidentale entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione
(al pubblico ministero) o notif‌icazione (alla parte privata)
dell’impugnazione prevista dall’art. 584 del codice.
La facoltà di proporre appello incidentale è ricono-
sciuta senza distinzioni a ciascuna delle parti che non
hanno proposto tempestivamente l’appello principale (si
tratti del P.M., o dell’imputato -personalmente o tramite il
suo difensore-, o anche della parte civile, del responsabile
civile, del civilmente obbligato per la pena pecuniaria); si
è preferita questa soluzione a quella di eliminare il divieto
di reformatio in peius sull’appello del solo imputato (1),
e sono stati confermati i principi che avevano indotto la
Corte Costituzionale (sent. 177/1971) a dichiarare costi-
tuzionalmente illegittimo l’art. 515 comma 4 del previgen-
te codice di rito, nella parte in cui limitava al pubblico
ministero la facoltà di proporre appello incidentale.
In relazione a questi tormentati precedenti storici, che
hanno condotto all’attuale struttura dell’istituto, vi è chi
ha qualif‌icato l’appello incidentale come un “vero e pro-
prio nervo scoperto del sistema” (2). Def‌inizione calzante,
peraltro, anche in riferimento a permanenti prof‌ili pro-
blematici, come si avrà modo di vedere oltre.
Secondo la dottrina prevalente, la legittimazione ad
appellare in via incidentale non sembra dover essere
riconosciuta a chi non sia legittimato a proporre appello
principale, tenuto conto soprattutto di condivisibili ragio-
ni sistematiche, in base alle quali non sembra potersi im-
maginare un’impugnazione incidentale avente estensione
ed eff‌icacia maggiori dell’appello principale (3); questo
anche se è stato acutamente osservato a contrario che
le esigenze di economia processuale sarebbero realizzate
molto più eff‌icacemente se l’appello incidentale della pub-
blica accusa avesse un maggior raggio di azione, in modo
da svolgere una più penetrante carica dissuasiva nei con-
fronti di coloro che usano il gravame a f‌ini dilatori (4). Si
è del resto soliti affermare che lo scopo principale della
previsione della facoltà di appello incidentale in favore
del pubblico ministero è costituito proprio dall’esigenza di
disincentivare la proposizione di impugnazioni, da parte
dell’imputato, il cui f‌ine sia essenzialmente quello di gua-
dagnare tempo, visto che l’appello incidentale da parte del
P.M. vanif‌ica il divieto di reformatio in peius (come previ-
sto dall’art. 595 comma 3 c.p.p.) e quindi apre la strada a
possibili ribaltamenti peggiorativi della decisione per la
posizione dell’imputato (5).
Aprendo la strada alla proposizione dell’appello inci-
dentale su iniziativa di ciascuna delle parti diverse da
quella che ha proposto appello principaliter, si è ritenuto,
anche sulla scia della citata sentenza n. 177/71 della Corte
Costituzionale, di assicurare una effettiva parità delle
parti nell’impiego di questo mezzo di gravame accessorio.
In realtà, qualche Autore ha liquidato come f‌ittizia tale
parità, sul rilievo che “nessun esito negativo rif‌luisce
sulla parte pubblica, appellante principale, in relazione
all’appello incidentale dell’imputato, laddove costui,
se il pubblico ministero abbia presentato la medesima
impugnazione, vede dissolversi la garanzia del divieto di
reformatio in peius” (6). In senso contrario, tuttavia, si
osserva che l’impossibilità di raggiungere a tale riguardo
una par condicio piena ed effettiva tra le parti è un pre-
cipitato dell’oggettiva differenza degli effetti conseguenti
alla proposizione dell’appello da parte dell’accusa o della
difesa (7).
Si è per altro verso escluso, da parte della Corte Costi-
tuzionale, che la facoltà di appello incidentale da parte del
P.M. contrasti con il principio di obbligatorietà dell’azione
penale, atteso che, secondo la Consulta, di tale potere la
facoltà di proporre appello non costituisce una proiezio-
ne necessaria e ineludibile; nella sentenza (8), la Corte
evidenzia che l’appello principale e quello incidentale
conferiscono alle parti due poteri diversi: all’appellante
principale quello di dolersi della sentenza di prime cure;

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