Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 maggio 2002, n. 90, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il e l'attivita' d'intelligence italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge

Art. 1.

  1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della , entro il quale

    la Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il ´dossier Mitrokhinª e l'attivita' d'intelligence italiana deve concludere i propri lavori, e' prorogato fino alla fine della XIV legislatura.

    Avvertenza

    Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

    Nota all'art. 1

    - Il testo dell'art. 1 della legge 7 maggio 2002, n. 90 (Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il ´dossier Mitrokhinª e l'attivita' d'intelligence italiana), e' il seguente

    ´Art. 1 (Istituzione e compiti). - 1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, con il compito di accertare la veridicita' delle informazioni contenute nel cosiddetto dossier Mitrokhin sull'attivita' spionistica svolta dal KGB nel territorio nazionale e le eventuali implicazioni e responsabilita' di natura politica o amministrativa.

  2. Compito principale della Commissione e' di accertare

    1. ogni aspetto relativo all'acquisizione e alla disponibilita' del dossier Mitrokhin; b) se le informazioni sulle persone citate nel dossier Mitrokhin erano gia' note e se le persone erano conosciute da chi prese la decisione di non procedere; c) lo stato attuale delle persone citate nel dossier e, con riferimento ai dipendenti e ai collaboratori a qualunque titolo delle pubbliche amministrazioni, qualora la loro attivita' fosse nota, quali funzioni ad essi erano attribuite e quali iniziative da essi furono poste in essere, fatto salvo il divieto di indagare o sindacare circa opinioni politiche, azioni derivanti da opinioni politiche non costituenti reato o aspetti della vita privata di detti soggetti; d) le attivita' svolte dagli organi di intelligence italiani, ovvero i modi e le procedure di ricevimento, trasmissione interna, e quindi esterna...

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