L'incertezza della prescrizione: l'esempio del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie nella legge di stabilità 2012

AutoreMauro Tescaro
Pagine195-206
195
rivista di diritto privato Saggi e pareri
2/2012
L’incertezza della prescrizione: l’esempio
del danno da mancato recepimento di direttive
comunitarie nella legge di stabilità 2012
di Mauro Tescaro*
SOMMARIO: 1. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato rece-
pimento di direttive comunitarie prima della legge di stabilità 2012. – 2. (segue) e
dopo la legge di stabilità 2012. – 3. La durata del termine di prescrizione. – 4. Il dies
a quo. – 5. Una disciplina idonea al raggiungimento del suo scopo? – 6. Inadegua-
tezza e incertezza, più in generale, del diritto italiano della prescrizione.
1. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepi-
mento di direttive comunitarie prima della legge di stabilità 2012.
Com’è noto, secondo l’orientamento ormai da molti anni aermatosi1, il manca-
to recepimento di direttive comunitarie (e, poi, di direttive dell’Unione Europea)2
non self-executing3 fa sorgere, in presenza di determinati presupposti4, una pretesa
risarcitoria, nei confronti dello Stato, in capo ai soggetti privati danneggiati.
In molti dei casi in cui una pretesa di tale genere è stata concretamente esercitata,
particolarmente controverso si è rivelato il prolo della prescrizione, essendosi regi-
strati radicali mutamenti di giurisprudenza con riguardo a entrambi gli elementi la
cui precisa individuazione è – in generale, e anche con riguardo alla ipotesi ora in
* Ricercatore di Diritto civile, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Verona.
1 V., innanzi tutto, C. giust. CE, 19 novembre 1991, cause C-6/90 e C-9/90, Francovich nonché C. giust. CE,
5 marzo 1996, cause C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame.
2 Materia con riguardo alla quale duole ricordare che il legislatore italiano è, tradizionalmente, meno sollecito
e anche meno accorto di molti altri legislatori europei, come gli studi comparativi hanno ampiamente dimo-
strato: v., per esempio, C. Lerche, Die Umsetzung privatrechtsangleichender Richtlinien auf dem Prüfstand des
eet utile. Eine rechtsfolgenorientierte Untersuchung anhand eines deutsch-italienischen-europäischen Rechtsver-
gleichs, Berlino, 2004, passim (su cui sia qui consentito rinviare alla mia recensione in GPR – Zeitschrift für
Gemeinschaftsprivatrecht 2005, p. 182 s.).
3 Peraltro, secondo D. Satullo, La prescrizione dell’azione di risarcimento nei confronti dello Stato per tardiva
attuazione di una direttiva comunitaria, in La resp. civ. 2011, p. 4, non si potrebbe escludere a priori che una
pretesa analoga possa considerarsi sorgere anche nel caso di mancata attuazione di direttive self-executing,
considerato come la loro ecacia verticale integri solo una garanzia minima, inidonea come tale a escludere
ogni responsabilità dello Stato che ometta di recepirle.
4 Per l’enunciazione dei quali, cfr., tra i tanti, di recente, D. Satullo, ibidem.

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