DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 febbraio 2010, n. 38 - L.R. n. 1/2005, art. 6, comma 101. Regolamento in materia di incentivi per programmi di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese e del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 10 marzo 2010

IL PRESIDENTE Visto l'art. 6, comma 100 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005), e successive modifiche e integrazioni, con cui si autorizza L'Amministrazione regionale a concedere contributi alle Camere di commercio per l'attuazione di specifiche iniziative, al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo del Friuli-Venezia Giulia, sostenendo la promozione commerciale all'estero e favorendo il processo di internazionalizzazione delle imprese;

Visto l'art. 6, comma 101 della citata legge regionale 1/2005, che demanda ad apposito regolamento l'individuazione dei criteri e delle modalita' d'intervento delle Camere di commercio per L'attuazione delle anzidette iniziative;

Visto il proprio decreto 9 agosto 2005, n. 0260/Pres. recante L.R. 1/2005 art. 6, comma 101. Regolamento per la concessione di finanziamenti alle Camere di commercio per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese emanato in attuazione delle citate leggi regionali, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2, comma 74, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010) con il quale sono state apportate modifiche ai commi 100 e 101 dell'art. 6 della citata legge regionale 1/2005;

Dato atto che, a seguito delle modifiche introdotte dalla sopraccitata legge regionale 24/2009 risulta necessario abrogare il summenzionato Regolamento emanato con proprio decreto n.

0260/Pres./2005 e successive modifiche;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n.

117, con la quale e' stato approvato l'allegato Regolamento in materia di incentivi per programmi di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese e del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Direttore centrale attivita' produttive 22 febbraio 2010, n. 186/PROD, con il quale, a norma del comma 34 dell'art. 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono state apportate correzioni a errori materiali contenuti nel testo del Regolamento allegato alla richiamata deliberazione della Giunta regionale 117/2010;

Ritenuto di emanare il Regolamento in materia di incentivi per programmi di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese e del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia come modificato in seguito al decreto di rettifica del Direttore centrale attivita' produttive n. 186 del 22 febbraio 2010 e con contestuale abrogazione del Regolamento emanato con proprio decreto 9 agosto 2005, n.

0260/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

  1. E' emanato, per le ragioni espresse in premessa, il Regolamento in materia di incentivi per programmi di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese e del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

    p. il Presidente: CIRIANI

    Allegato Regolamento in materia di incentivi per programmi di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese e del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1

    Finalita' 1. In attuazione dell'art. 6, commi 100 e 101 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005), il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' d'intervento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, dell'Agenzia Turismo FVG e di altri soggetti pubblici e privati per l'attuazione di specifiche iniziative dirette:

    a) a sostenere la promozione commerciale e azioni di marketing territoriale all'estero;

    b) a promuovere i processi di internazionalizzazione, al fine di sostenere i sistemi produttivi locali nell'acquisizione di conoscenze, competenze ed esperienze fondamentali per radicarsi sui mercati internazionali;

    c) a valorizzare ed a rafforzare la presenza dei sistemi produttivi locali sui mercati esteri, attraverso la realizzazione di una serie di azioni di promozione e di 'accompagnamento'.

  4. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in particolare nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008 e del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ('de minimis'), pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

    Art. 2

    Soggetti beneficiari 1. Le Camere di commercio di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, l'Agenzia Turismo FVG e gli altri soggetti pubblici e privati beneficiano degli incentivi finalizzati all'attuazione delle specifiche iniziative richiamate all'art. 1, per favorire le imprese di cui al comma 2, con sede o almeno un'unita' operativa nel territorio regionale.

  5. Beneficiano delle iniziative attuate dai soggetti di cui al comma 1, in particolare, le PMI dei settori industriale, artigianale, commerciale, turistico nonche' di servizio rientranti nelle classi e categorie di cui all'allegato A in possesso dei requisiti dimensionali previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463...

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