DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 giugno 2012, n. 130 - Modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 4 luglio 2012) IL PRESIDENTE Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante 'Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro', relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attivita' imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalita' e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 31 (promozione di nuove attivita' imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lett. c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);

Visto l'art. 48, comma 1, della legge regionale 18/2005, ai sensi del quale i Piani di gestione delle situazioni di grave difficolta' occupazionale possono prevedere i seguenti interventi:

  1. concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;

  2. concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;

  3. contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;

  4. misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali;

    Visto il 'Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)', emanato con proprio decreto 28 maggio 2010, n.

    0114/Pres. e modificato con propri decreti 18 novembre 2010, n.

    0246/Pres., e 29 luglio 2011, n. 0181/Pres., di seguito Regolamento, con il quale e' stata data attuazione alle sopra citate disposizioni della legge regionale 18/2005;

    Considerato che l'art. 16, comma 2, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo regionale di garanzia per le loro opportunita') ha novellato l'art.

    33 della legge regionale 18/2005 aggiungendo il comma 3-bis in base al quale il Regolamento:

  5. individua specifiche misure dirette a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di eta';

  6. puo' prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione della stabilizzazione occupazionale;

    Ritenuto di recepire nel Regolamento la sopra descritta novella legislativa:

  7. inserendo una misura specifica diretta a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani;

  8. prevedendo per la misura di cui alla lettera a) un ammontare elevato del 30 per cento rispetto all'importo base attualmente previsto per l'incentivazione delle stabilizzazioni;

    Visto l'aggiornamento 2012 del Programma triennale regionale di politica del lavoro 2012 - 2014, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1049 di data 8 giugno 2012, il quale prevede, al fine dell'adeguamento della regolamentazione regionale in materia di politica del lavoro alle attuali condizioni del mercato del lavoro regionale, l'implementazione dei seguenti indirizzi:

    al fine di ampliare gli strumenti disponibili per favorire la ricollocazione dei lavoratori provenienti da aree di crisi, soprattutto in vista dell'eventualita' di dover gestire in maniera quanto meno traumatica possibile la ricollocazione di significative eccedenze occupazionali derivanti da siti industriali regionali da lungo tempo interessati dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali, introdurre, per i soli lavoratori a rischio di disoccupazione, il sostegno all'assunzione a tempo indeterminato anche da parte delle agenzie di somministrazione, in presenza di una dichiarazione formale di esubero che sia oggetto di un accordo di programma;

    al fine di sostenere l'assunzione dei lavoratori di eta' piu' avanzata, eliminare le categorie di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, anche grave, individuate dal Regolamento tramite il riferimento al numero di anni mancanti per il raggiungimento dei requisiti per la quiescenza e sostituirle con le categorie, di nuovo inserimento, delle donne che hanno compiuto il cinquantesimo anno di eta' e degli uomini che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta', prevedendo per tali ultime categorie il sostegno anche delle assunzioni a tempo determinato per la durata minima di sei mesi. Per evitare comportamenti poco trasparenti, a un datore di lavoro potra' essere concesso il contributo per l'assunzione a tempo determinato dello stesso lavoratore non piu' di due volte;

    al fine di recepire diverse segnalazioni in tal senso formulate dalle Province, estendere a tutte le cause di cessazione del precedente rapporto di lavoro il divieto di incentivazione di assunzioni aventi ad oggetto lavoratori che nei precedenti dodici mesi abbiano acquistato lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro;

    al fine di recepire la modifica dell'art. 33 della legge regionale 18/2005 disposta con la recente legge regionale sull'autonomia dei giovani (legge regionale 22 marzo 2012, n. 5), prevedere una specifica misura diretta a sostenere la stabilizzazione dei giovani. Tenuto conto che la nuova legge regionale prevede per le stabilizzazioni dei giovani un aumento del quantum fino al trenta per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione, tale aumento verra' applicato nella misura del 30 per cento rispetto all'importo base attualmente previsto dal regolamento per le stabilizzazioni.

    Inoltre, per raccordarsi alla citata legge regionale, nella definizione delle categorie di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, elevare il limite iniziale di eta' da trentacinque a trentasei anni compiuti;

    prevedere una specifica misura diretta a sostenere la stabilizzazione di coloro i quali stiano svolgendo la propria attivita' nell'ambito dell'esecuzione di iniziative di lavoro di pubblica utilita';

    allo scopo di accrescere il sostegno alla riqualificazione dei lavoratori provenienti dalle crisi, ricomprendere fra le iniziative formative incentivabili anche quelle realizzate con il finanziamento delle risorse dei fondi interprofessionali per la formazione continua o dei fondi bilaterali di cui all'art. 12 della legge n. 276/2003;

    al fine di recepire gli indirizzi normativi INPS in materia di cumulabilita' fra ammortizzatori sociali e indennita' derivanti dalla frequenza di iniziative formative, prevedere che il contributo per la frequenza di corsi di riqualificazione e' concesso:

  9. con riferimento ai soggetti che non fruiscono di ammortizzatori sociali e ai soggetti che fruiscono di indennita' di disoccupazione o di mobilita', anche in deroga, a titolo di indennita' oraria di frequenza;

  10. con riferimento ai soggetti che fruiscono di trattamenti di cassa integrazione, anche in deroga, a titolo di rimborso spese;

    abrogare la disposizione regolamentare che prevede un ulteriore aumento del quantum dell'incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di 2.000 euro qualora all'assunzione non possa trovare applicazione alcuna delle agevolazioni contributive previste dalla vigente normativa nazionale. Cio' in quanto tale disposizione era stata inserita per compensare l'impossibilita' per il datore di lavoro di accedere agli sgravi derivanti dall'inserimento del lavoratore da assumere nella lista di mobilita' di cui alla legge 236/1993 nei casi in cui ad essere assunto fosse un lavoratore dimessosi per giusta causa dal precedente impiego, stante l'orientamento per cui le dimissioni per giusta causa non costituivano titolo per l'iscrizione nella summenzionata lista;

    essendo tale orientamento stato superato, e' venuta meno la ratio della disposizione regolamentare 'compensativa';

    al fine di consentire un piu' rapido trasferimento delle risorse disponibili per gli interventi di politica attiva del lavoro, prevedere un meccanismo di riparto fra le Province (applicabile dal riparto 2013) piu' agile, con l'effettuazione del riparto medesimo in una tranche unica;

    consentire, nei casi di assunzioni effettuate nell'ambito di un trasferimento di azienda con deroga all'art. 2112 del codice civile, che la domanda di contributo possa essere effettuata entro 90 giorni dall'assunzione, allo scopo di tener conto delle complessita' dei numerosi adempimenti cui il datore di lavoro subentrante e' tenuto in un lasso di tempo particolarmente ristretto;

    Ritenuto di dare implementazione ai sopra indicati indirizzi con la conseguente modifica regolamentare;

    Considerato inoltre che, con riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il Regolamento prevede attualmente la possibilita' di concedere incentivi a titolo di aiuti di importanza minore (de minimis) ovvero a titolo di aiuti a importo limitato;

    Considerato che la Comunicazione della Commissione europea dell'i dicembre 2010 (Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie C 6 dell'il gennaio 2011, consente di concedere non oltre il 31 dicembre 2011 gli aiuti di importo limitato a condizione che il beneficiario abbia presentato una richiesta completa nell'ambito del regime di aiuti nazionali approvato dalla Commissione europea entro il 31 dicembre 2010 conformemente con il quadro temporaneo ed entro il 31 marzo 2011 trattandosi di imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;

    Ritenuto pertanto opportuno procedere alla semplificazione delle procedure di erogazione degli incentivi spettanti a titolo di aiuti all'impresa eliminando dal testo del Regolamento ogni riferimento al regime di aiuti di importo limitato;

    Ritenuto...

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