DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2012, n. 195 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 033/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia-Giulia n. 41 del 10 ottobre 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (disciplina organica dell'artigianato);

Visto il proprio decreto di data 25 gennaio 2012, n. 033/Pres.

(Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano);

Visto in particolare, l'art. 2, commi 4 e 6 del citato decreto, i quali dispongono, tra l'altro, che per accedere ai contributi ivi previsti, l'impresa deve essere iscritta all'A.I.A. per la prima volta e il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana gia' iscritta all'A.I.A. e successivamente cancellata ovvero di impresa non artigiana gia' iscritta al registro delle imprese.

Considerato che, in fase di prima applicazione del Testo unico e con riferimento ai commi suddetti, e' risultata particolarmente restrittiva la disposizione in base alla quale il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa non artigiana gia' iscritta al registro delle imprese;

Ritenuto opportuno pertanto prevedere che il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa non artigiana gia' iscritta al registro delle imprese negli ultimi cinque anni, precedenti la data di presentazione della domanda di contributo;

Considerato che in esito alle richieste di chiarimento pervenute circa l'ammissibilita', in sede di rendicontazione, di spese i cui pagamenti sono stati effettuati prima dell'entrata in vigore del proprio decreto n. 033/Pres./2012 e con modalita' diverse da quelle indicate all'art. 17 del medesimo regolamento, si rende necessario introdurre una disposizione transitoria che consenta l'ammissibilita' delle spese medesime, in quanto l'impresa beneficiaria del contributo non era a conoscenza delle nuove e piu' restrittive modalita' di pagamento introdotte dal Testo Unico;

Ritenuto necessario, pertanto introdurre una norma che, in sede di prima applicazione e in relazione alle spese sostenute dalle imprese artigiane per le finalita' di cui agli articoli 33, 40 e 62, consenta, a determinate condizioni, l'ammissibilita' a contributo delle spese il cui pagamento sia stato effettuato con forme di transazione diverse da quelle previste dal gia' citato art. 17...

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