DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 maggio 2010, n. 114 - LR 18/2005. Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 114 del 9 giugno 2010) IL PRESIDENTE Vista la Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2003 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 16 del 22 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalita' di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostengo dell'accesso al finanziamento delle imprese nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 131 del 9 giugno 2009;

Vista la decisione della Commissione europea C (2009) 4277 del 23 maggio 2009, che approva il regime di aiuto N243/2009 'Aiuti temporanei di importo limitato e compatibile';

Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 13, recante 'Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro', relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attivita' imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalita' e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 31 (promozione di nuove attivita' imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lett. c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);

Visto il Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 13 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), emanato con proprio decreto 17 dicembre 2003, n. 0342/Pres., con il quale e' stata data attuazione ai sopra citato titolo III, capo I, della legge regionale 18/2005;

Visto l'articolo 48, comma 1, della legge regionale n. 18/2005, ai sensi del quale i Piani di gestione delle situazioni di grave difficolta' occupazionale possono prevedere i seguenti interventi:

  1. concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;

  2. concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;

  3. contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;

  4. misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali;

    Visto l'articolo 48, comma 2, della legge regionale 18/2005, in base al quale gli interventi sopra indicati sono attuati dalle Province in conformita' al regolamento regionale;

    Visto il Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficolta' occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), emanato con proprio decreto 7 agosto 2006, n. 0237/Pres., con il quale e' stata data attuazione all'articolo 48 della legge regionale n. 18/2005;

    Ritenuto, al fine della semplificazione della produzione normativa regionale e del coordinamento degli interventi regionale di politica attiva del lavoro, di adottare un testo unico regolamentare attuativo degli articoli da 30 a 33 e 43 della legge regionale 18/2005 procedendo alla contestuale abrogazione dei due Regolamenti sopra citati;

    Visto il Programma triennale regionale di politica del lavoro 2010 - 2012, annualita' 2010, approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2010, n. 943;

    Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 16 aprile 2010 hanno esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

    Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n.

    365, con la quale e' stato approvato in via preliminare il 'Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 43 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)', di seguito Regolamento;

    Sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta di data 12 maggio 2010 ha esaminato il testo del Regolamento ai sensi degli articoli 34, comma 2, lettera

    b), e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) esprimendo sul medesimo parere favorevole;

    Sentita la competente Commissione del Consiglio regionale la quale nella seduta di data 13 maggio 2010 ha esaminato ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale n. 18/2005 il Regolamento esprimendo sul medesimo parere favorevole;

    Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

    Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma i, lettera r);

    Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2010, n.

    963, con la quale e' stato approvato il 'Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)';

    Decreta:

    1. E' emanato il 'Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)', nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

    2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

      TONDO Art. 1

      Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 48 e 77 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione di incentivi per interventi di politica attiva del lavoro, anche al fine dell'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficolta' occupazionale approvati dalla Giunta regionale.

    4. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per i seguenti interventi:

  5. ai sensi degli articoli 30, 32 e 43, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in qualita' di soci - lavoratori in cooperative;

  6. in via eccezionale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale n. 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo determinato;

  7. ai sensi degli articoli 31 e 48, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 18/2005, per la creazione di nuove imprese e l'acquisto di partecipazioni prevalenti nel capitale sociale di imprese;

  8. ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 18/2005, per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato;

  9. ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 18/2005, per la frequenza di corsi di riqualificazione.

    Art. 2

    Finalita' 1. Attraverso gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, vengono sostenuti l'assunzione, l'inserimento in qualita' di soci lavoratori in cooperative, la stabilizzazione occupazionale e lo sviluppo di nuove attivita' imprenditoriali da parte dei seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti sul territorio regionale:

  10. soggetti in condizione di svantaggio occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che appartengono ad almeno una delle seguenti categorie:

    1) disoccupati da almeno 12 mesi;

    2) disoccupati che siano anche invalidi del lavoro con invalidita' inferiore al 34 per cento ai sensi della normativa nazionale vigente in materia;

    3) donne disoccupate che hanno gia' compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e che non hanno ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di eta';

    4) uomini disoccupati che hanno gia' compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e che non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anno di eta';

    5) disoccupati ai quali manchino non piu' di cinque anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente normativa;

  11. soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che appartengono ad una delle seguenti categorie:

    1) donne disoccupate che hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di eta';

    2) uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantesimo anno di eta';

    3) disoccupati ai quali manchino non piu' di tre anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente normativa;

  12. soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di grave difficolta' occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che hanno perso la propria occupazione e sono disoccupati a seguito di uno dei seguenti eventi, la cui...

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