CIRCOLARE 17 febbraio 2003, n.9460 - Chiarimenti sulle modalita' e sulle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste nei bandi per le incentivazioni in favore del commercio elettronico e per il collegamento telematico "quick-response" di cui alle circolari del 10 dicembre 2002, n. 900501 e n. 900502

Alle imprese interessate Ai consorzi di imprese Alle associazioni imprenditoriali

Con circolare del 10 dicembre 2002 n. 900501, pubblicata nel supplemento ordinario n. 239 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2002, sono state emanate le disposizioni relative al 2o bando per la concessione e liquidazione di agevolazioni sotto forma di credito d'imposta previste dai commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lo sviluppo delle attivita' di commercio elettronico.

Con circolare del 10 dicembre 2002 n. 900502, pubblicata nel supplemento ordinario n. 239 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2002, sono state emanate le disposizioni relative al 2o bando per la concessione e liquidazione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale previsto dai commi 5 e 6 dell'art.

103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lo sviluppo delle attivita' di collegamento telematico "quick-response" con riferimento alle filiere del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero.

In vista della presentazione da parte delle imprese delle domande di finanziamento, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni sui predetti bandi, al fine di meglio esplicitare specifici aspetti contenuti nelle circolari in oggetto.

In via preliminare appare utile delimitare gli ambiti di intervento delle predette circolari, puntualizzando il significato che e' stato attribuito, rispettivamente, alle locuzioni di "commercio elettronico" e di "collegamento telematico/quick response".

  1. Commercio elettronico.

    1.1. Ai fini del bando "e-commerce", sono finanziabili tutte quelle iniziative dirette a promuovere e supportare la vendita attraverso internet di beni e servizi da parte delle imprese. E' auspicabile, ma non necessaria la conclusione on line della transazione: pertanto la conclusione dei contratti potra' avvenire anche nelle forme tradizionali. E' pero' necessario che i progetti prevedano la creazione di un sito che garantisca un livello di interazione reciproca tra impresa e consumatore (nel caso di progetti Business to Consumer) e tra impresa e impresa (nel caso di progetti Business to Business) e che consenta la possibilita' di avviare on-line la procedura di acquisto. A titolo indicativo ma non esaustivo, il sito dovra' prevedere - come requisiti minimi - la possibilita' di

    avviare la trattativa; inviare e confermare ordini; accedere a prezzi e tariffe; consultare le specifiche tecniche dei prodotti; chiedere e ottenere informazioni, preventivi (anche personalizzati), condizioni contrattuali e modalita' di conclusione dei contratti. Non sono ammissibili i progetti per la creazione di meri "siti vetrina" a scopo promozionale, che non prevedano un'interazione two way tra impresa/cliente o tra impresa/impresa, secondo le modalita' sopra descritte.

  2. Collegamento telematico.

    2.1. Ai fini del bando "quick-response". sono finanziabili tutte quelle iniziative volte allo sviluppo di collegamenti telematici, alla velocizzazione dei flussi logistici, allo scambio ed alla acquisizione automatica di informazioni, alla creazione di piattaforme per lo sviluppo di sistemi standardizzati per il monitoraggio delle varie fasi di produzione e commercializzazione, tramite tecnologie informatiche e telematiche, combinate alla diffusione di...

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