DECRETO 5 luglio 2012 - Attuazione dell''art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia). (12A07629)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e, in particolare, gli articoli 23, commi 1 e 2, 24 e 25, comma 10; VISTO l'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare gli articoli 40, 43 e 71; VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, 5 maggio 2011, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, di seguito DM 5 maggio 2011;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 2, del DM 5 maggio 2011, che stabilisce un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW al 31 dicembre 2016, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011, il quale stabilisce che al raggiungimento del valore di 6 miliardi di euro di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere riviste le modalita' di incentivazione di cui al decreto stesso, favorendo in ogni caso l'ulteriore sviluppo del settore;

CONSIDERATO che il predetto costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico ha superato, a fine marzo 2012, il valore di 5,6 miliardi di euro, e che pertanto sia opportuno intervenire tempestivamente, anche allo scopo di fornire preventivamente al settore gli elementi necessari per l'ulteriore sviluppo;

CONSIDERATO che la strategia europea delineata nel cd. Pacchetto clima-energia "20-20-20", prefigura uno scenario energetico europeo piu' sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle emissioni di CO2, l'aumento del ricorso a energie rinnovabili e la maggior efficienza energetica e che, in particolare, l'obiettivo italiano sulle energie rinnovabili derivante da tale Pacchetto e' pari al 17% del consumo complessivo di energia al 2020;

VISTO il Piano d'Azione Nazionale per le energie rinnovabili, PAN, adottato dal Governo nel giugno 2010, nel quale il predetto obiettivo del 17% e' scomposto nei tre settori principali calore, trasporti ed energia elettrica, per il quale ultimo settore e' stabilito un obiettivo al 2020 di 26% del consumo da coprire tramite energia rinnovabile, corrispondente ad una produzione di circa 100 TWh/anno;

CONSIDERATO che lo stato di avanzamento complessivo ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del 17% al 2020 e' positivo, in quanto al 2010 oltre il 10% dei consumi energetici complessivi e' stato coperto mediante fonti rinnovabili, contro l'8,86% del 2009;

CONSIDERATO, in particolare, che nel settore elettrico l'Italia e' in anticipo rispetto agli obiettivi fissati, poiche' la capacita' installata a fine 2011 e' in grado di assicurare una produzione di circa 94 TWh/anno, a fronte dell'obiettivo di produzione di 100 TWh previsto per il 2020;

RITENUTO tuttavia che non si possa continuare a seguire l'approccio sinora adottato per il perseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili e che ora per il raggiungimento degli obiettivi va dato impulso ai settori calore e trasporti e all'efficienza energetica, che sono modalita', in media, economicamente piu' efficienti;

CONSIDERATO che i notevoli progressi tecnologici e le economie di scala hanno comportato una rapida diminuzione del costo degli impianti solari fotovoltaici;

CONSIDERATO che, per l'energia solare fotovoltaica, la rapida diminuzione dei costi degli impianti ha determinato una accelerata crescita del volume delle installazioni, che ha comportato, tra l'altro, una accentuata crescita degli oneri di sostegno, oltre a consumo di territorio anche agricolo;

CONSIDERATO che diversi altri Paesi europei hanno adottato misure finalizzate alla riduzione degli incentivi al fotovoltaico, alla luce degli elevati oneri di sostegno e della riduzione dei costi degli impianti, e che sia necessario, anche ai fini della tutela della concorrenza e degli utenti finali, tendere a standard europei sul livello delle incentivazioni;

RITENUTO che, pur in una prospettiva di ulteriore sviluppo del settore, sussistano significativi margini di riduzione degli incentivi rispetto a quelli corrisposti negli ultimi anni, tenuto conto dei livelli degli incentivi negli agli altri paesi europei e delle tipiche redditivita' degli investimenti;

RITENUTO che l'ulteriore sviluppo del solare fotovoltaico debba essere orientato verso applicazioni che riducono il consumo del territorio, stimolano l'innovazione tecnologica, l'efficienza energetica e consentono di ottenere ulteriori benefici in termini di tutela dell'ambiente e di ricadute economiche;

RITENUTO, in ragione dell'elevato livello degli oneri maturati e dello stato e delle prospettive delle tecnologie, che sia sufficiente impegnare ulteriori circa 700 ML€/anno di costo degli incentivi, al fine di accompagnare il fotovoltaico verso la competitivita', al di fuori di schemi di sostegno. Tale importo consentira' di coprire gli oneri degli impianti a registro, di quelli che accedono liberamente e degli impianti che entrano in esercizio nei periodi transitori;

CONSIDERATO che gli impianti a fonti rinnovabili non programmabili, e in particolare gli impianti fotovoltaici, determinano oneri aggiuntivi a causa dell'esigenza di mantenere in sicurezza il sistema elettrico e che pertanto occorra promuovere l'adozione di strumenti volti a favorire la migliore integrazione dei medesimi impianti nel sistema elettrico;

RITENUTO necessario assicurare che l'ulteriore diffusione del fotovoltaico avvenga con modalita' compatibili con l'esigenza di controllare la crescita degli oneri sulle tariffe elettriche e che, a tale scopo, sia necessario definire preventivamente l'entita' delle risorse annue destinabili all'incentivazione del fotovoltaico, istituendo pertanto un sistema di prenotazione dell'incentivo mediante iscrizione a un apposito registro;

RITENUTO necessario prevedere la possibilita' di cessione dell'iscrizione ai registri solo successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, al fine di evitare fenomeni speculativi di commercio delle iscrizioni al registro e destinare gli incentivi pubblici alle iniziative che hanno effettive e concrete possibilita' di realizzazione;

RITENUTO opportuno ed equo che alla copertura degli oneri per la gestione del sistema di incentivazione per il fotovoltaico concorrano i soggetti che beneficiano delle tariffe incentivanti per il fotovoltaico, anche alla luce di quanto previsto dal Titolo VIII, Capo II del decreto legislativo n. 28 del 2011;

CONSIDERATO che gli impianti che potevano accedere agli incentivi previsti dal DM 15 maggio 2011 per il 2012 sono esclusivamente i piccoli impianti, i grandi impianti iscritti ai registri in posizione utile, nonche' gli impianti di cui ai titoli III e IV del medesimo decreto, come chiarito anche nella risposta resa dal Ministro dello sviluppo economico all'interrogazione parlamentare n. 3-01694 recante "Chiarimenti in merito alla procedura di accesso alla tariffa incentivante a favore dei produttori di energia elettrica da fonte fotovoltaica " e nelle note di spiegazione pubblicate dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito GSE);

CONSIDERATO che gli impianti succitati concorrono al valore di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di cui all'articolo 2, comma 3, del DM 15 maggio 2011;

RITENUTO opportuno introdurre misure di semplificazione nelle procedure di accesso agli incentivi, anche alla luce del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 4 agosto 2010 n. ARG/elt 124/10, con la quale e' stato istituito il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione e delle relative unita' (GAUDI') e sono stati razionalizzati i flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore della produzione di energia elettrica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensita' verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

VISTO il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e in particolare l'articolo 8, comma 7;

SENTITA la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n...

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