Incendio di cosa assicurata

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Rassegna
di giurisprudenza
Incendio di cosa assicurata
La transazione produce i suoi effetti estintivi dell’obbligazione
solidale nei limiti dell’obbligazione stessa e nei confronti di tut-
ti i debitori solidali che dichiarano di volerne prof‌ittare, ma non
si estende a quella parte dell’obbligazione non solidale perché
dovuta esclusivamente da uno dei debitori per un diverso titolo.
Pertanto la transazione stipulata dal locatore con l’assicuratore
della cosa locata non si estende all’obbligazione risarcitoria del
conduttore, ai sensi dell’art. 1589 c.c., per la parte eccedente l’in-
dennizzo assicurativo per la perdita o il deterioramento della cosa
derivante da incendio. * Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2002, n. 10564
L’incendio, quale evento eccezionale che abbia determinato
il danneggiamento della cosa locata, forma oggetto di un’ipotesi
normativa assolutamente estranea alle esigenze di manutenzio-
ne conseguenti all’uso, alle quali non è riconducibile; ne conse-
gue che la eventuale (legittima) disciplina convenzionale di esse
non può interferire con la disciplina di cui all’art. 1589 c.c., pre-
vedente la responsabilità del conduttore limitatamente a quanto
non risarcito dall’assicuratore. * Cass. civ., sez. I, 29 aprile 1999,
n. 4330, Fallimento De Rossi Legnami c. Soc. Cotimber, in que-
sta Rivista 1999, 805 e in Arch. civ. 1999, 1266. [RV525914]
In tema di assicurazione contro i danni alla cosa, il principio
secondo cui, in linea generale, deve escludersi che il locatario
possa avere interesse all’assicurazione del rischio del perimen-
to o deterioramento della res intesa come cespite patrimoniale,
trova un limite nell’ipotesi in cui il rischio della perdita della
cosa (nella specie, a causa di incendio) sia pattiziamente po-
sto a carico del locatario e sia, quindi, legittimamente trasfe-
rito dal proprietario locatore all’utilizzatore conduttore, sicché
l’assicurazione di questo rischio comporta l’insorgere, in capo
a quest’ultimo, di un interesse giuridicamente qualif‌icato all’as-
sicurazione per la perdita del bene, inteso come cespite e non
come fonte di reddito, e la conseguente legittimazione a chie-
dere l’indennizzo. * Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 2007, n. 20751,
Icatex Italia Srl c. Generali Spa [RV599824]
L’art. 1588 c.c. pone a carico del conduttore l’obbligazione
di tenere indenne il locatore della perdita e del deterioramento
della cosa e la corrispondente responsabilità, se derivante da
incendio, non è esclusa o limitata nel caso in cui la cosa sia stata
assicurata, a norma del successivo art. 1589 c.c., poiché l’assi-
curazione incide soltanto sulla posizione soggettiva del locatore
indennizzato, nel senso che questi, una volta ricevuto il paga-
mento dell’indennizzo, può pretendere dal conduttore la diffe-
renza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno
effettivo sofferto. La presunzione di colpa sancita dal suddetto
art. 1588 c.c. può essere superata dal conduttore solo mediante
la prova che la causa dell’incendio, identif‌icata in modo positivo
e concreto, non era a lui imputabile: in difetto di simile dimo-
strazione, le conseguenze negative riconducibili alla causa sco-
nosciuta rimangono a suo carico. * Cass. civ., sez. III, 21 ottobre
2005, n. 20357, Fondacci c. Panza ed altri [RV584515]
Anche nell’ipotesi in cui il locatore abbia assicurato la cosa
distrutta o deteriorata dall’incendio (art. 1589 c.c.), il condutto-
re è sempre tenuto a pagare l’importo dell’intero danno, poiché,
oltre a rimborsare all’assicuratore, che agisca nei di lui confron-
ti in surrogazione, quanto da costui versato, a titolo di inden-
nizzo al locatore, dovrà a questi corrispondere la differenza tra
l’indennizzo medesimo e il danno effettivo; al f‌ine di limitare
entro detti limiti la sua responsabilità verso il locatore, il con-
duttore dovrà dimostrare, in base ai normali principi sull’onere
della prova, di avere effettuato il pagamento all’assicuratore,
per contro il conduttore, ove provveda all’intero risarcimento
del locatore, resta liberato da ogni obbligo verso l’assicuratore.
* Cass. civ., sez. III, 23 luglio 1979, n. 4405
Arch. loc. e cond. 5/2015

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