Risarcimento dei danni non patrimoniali da inadempimento colpevole e diritto giurisprudenziale (Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione. Ricorso N. R.G.: 904/2009 S.c. - Udienza: 24/9/2009)

AutoreRosario Giovanni Russo
Pagine297-322
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rivista di diritto privato Difese e decisioni
2/2011
Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, ordinanza 14 ottobre 2009, n. 21817,
Pres. R. Preden, Est. R. Vivaldi; P.M. R. G. Russo (di.) – Esposito ed Altri (avv. A.
Malafronte) contro Enel Distribuzione S.p.A. (Avv. A. Briguglio) – rigetta ricorso
avverso sentenza n. 466/2007 del Tribunale di Torre Annunziata.
Risarcimento dei danni non patrimoniali
da inadempimento colpevole e diritto giurisprudenziale
Responsabilità – Risarcimento dei danni non patrimoniali da inadempi-
mento colpevole (black out) – Mancata dimostrazione di uno specico diritto
inviolabile costituzionalmente garantito – Esclusione del risarcimento (artt.
1174, 1218, 1321 e 1372 c.c.).
Questione di legittimità costituzionale – Irrilevanza (artt. 3, 2°, 41 e 42 Cost.
nonché art. 1174, 1218, 1321 e 1372 c.c.).
In conformità all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte con la
sentenza n. 26972 del dì 11 novembre 2008, non può esser accolta la domanda di
risarcimento del danno non patrimoniale per inadempimento colpevole qualora
non sia dimostrata la seria lesione di uno specico diritto individuale costituzional-
mente garantito (nella vicenda esaminata gli attori avevano preteso il risarcimento
dei danni non patrimoniali conseguenti all’interruzione per quindici ore dell’eroga-
zione dell’energia elettrica).
Alla stregua della sentenza n. 26972 del dì 11 novembre 2008 della Suprema
Corte, si rivela irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pub-
blico Ministero, volta a fare valutare dalla Corte Costituzionale la conformità agli
artt. 3, 2°, 41 e 42 Cost., nonché ai valori costituzionali dell’autonomia privata e
della libertà contrattuale, degli artt. 1174, 1218, 1321 e 1372 c.c., nella parte in cui
consentono, secondo il diritto vivente (quale sancito dalle Sezioni Unite della Su-
prema Corte con la sentenza n. 26972 del 2008), il risarcimento dei danni non
patrimoniali prodotti da rilevante inadempimento colposo, costituito dall’interru-
zione prolungata del servizio pubblico di erogazione dell’energia elettrica da parte
dell’Enel, soltanto se tale inadempimento abbia provocato la lesione di un diritto
inviolabile dell’utente creditore.
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Difese e decisioni rivista di diritto privato
2/2011
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Roma, 18 agosto 2009
Ricorso N. R.G.: 904/2009 S.c. – Udienza: 24/9/2009
CONCLUSIONI
Oggetto: Procedimento in camera di consiglio ex artt. 375, 377 e 380 bis c.p.c.
trasmesso dalla ‘Struttura Unicata1 della Suprema Corte. – Risarcimento dei danni
non patrimoniali da inadempimento colpevole – black out.
SOMMARIO: 1. La vicenda. – 2. Le valutazioni. – 2.1. In rito. – 2.2. Primo motivo. –
2.2.1. Prolegomeni. – 2.2.1.1. La questione. – 2.2.1.2. Abbozzo di un’analisi econo-
mica. – 2.2.1.3. Aspetti pubblicistici. – 2.2.2. La patrimonialità ‘al tempo del codice
civile’. – 2.2.2.1. Rapporti contrattuali. – 2.2.2.2. Rapporti extracontrattuali. – 2.2.3.
La svolta giurisprudenziale. – 2.2.4. Dalle idee al caso. – 2.2.4.1. L’applicazione del
sistema codicistico originario (patrimonializzazione perfetta). – 2.2.4.2. L’applicazione
del sistema introdotto dalle sezioni unite (parziale depatrimonializzazione). – 2.2.4.3.
Valutazioni critiche. – 2.3. Secondo e terzo motivo. – 3. Le Conclusioni.
Il Sostituto Procuratore Generale, esaminati gli atti trasmessi, osserva quanto segue.
1. La vicenda
1. Con due sentenze del maggio 2006 il Giudice di Pace di Gragnano aveva con-
dannato l’Enel Distribuzione S.p.A. al risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali, conseguenti al black out vericatosi per circa 15 ore il giorno 28 set-
tembre 2003 (domenica)2, in favore di Antonio Esposito ed Emilia Cataldo, riget-
tando invece (per carenza di prova) la domanda con cui entrambi avevano chiesto il
risarcimento per il deperimento di generi alimentari conservati nei loro frigoriferi.
1 Nell’ambito del procedimento ex art. 375 c.p.c. la «Struttura Unicata», poi ridenita ‘Struttura Centraliz-
zata’, è stata istituita dal Primo Presidente della Suprema Corte con decreto 9.5.2005 (pubblicato in Foro
it., 2005, fasc. n. 9, I, 2323), che ha statuito tra l’altro che: «…una volta individuata, sulla base della scheda
di deposito, la sezione competente, il presidente o, in sua vece, il consigliere più anziano, di quest’ultima
designerà, sempre nell’ambito di tale struttura unicata, chi dovrà accertare, attraverso un esame prelimina-
re del ricorso, se è possibile denirlo nelle forme previste dall’art. 375 c.p.c. …». Questa Struttura è stata poi
chiamata a trattare i riti previsti dal D. lgs. n. 40 del 2006.
2 Trattasi del più grave black out della storia nazionale, che in alcune regioni si prolungò anche per ventiquattro ore.

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