In tema di recesso per gravi motivi dal contratto di locazione

AutoreAntonio Nucera
Pagine182-186
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giur
2/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
Va dunque affermato il seguente principio di diritto:
"in tema di recesso anticipato del conduttore ad uso
diverso da quello abitativo, ai sensi della L. n. 392 del
1978, art. 27, comma 8, quando i gravi motivi sopravvenuti
dedotti dal conduttore si sono verif‌icati prima della sca-
denza del termine per dare l’utile disdetta alla scadenza
naturale del contratto e il conduttore non l’abbia data, tale
condotta, interpretata secondo il principio di buona fede,
va intesa come rinunzia a far valere in futuro l’incidenza
di tali motivi sul sinallagma contrattuale, dei quali può al-
tresì presumersi la non gravità, poichè altrimenti sarebbe
stato ragionevole utilizzare il mezzo più rapido per la ces-
sazione del rapporto".
Così inquadrata la questione in termini di diritto, in
punto di fatto occorre però rilevare che, nel caso di specie,
la verif‌icazione del grave motivo va fatta risalire non all’en-
trata in vigore della L. n. 626 del 1994, bensì al momento
della redazione della relazione del coordinatore tecnico
regionale del 15 ottobre 1998. Infatti, solo a questa data
l’I.N.P.S. acquisì conoscenza della circostanza che l’im-
mobile non era conforme, nè poteva essere adeguato, alla
nuova normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il grave motivo indicato nell’atto di recesso, quindi, è
successivo alla rinnovazione tacita del rapporto ed è legit-
timamente opponibile al proprietario.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Considerata la novità della questione di diritto affron-
tata, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la
compensazione integrale delle spese processuali.
Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13,
comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito
dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sic-
chè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante
soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unif‌icato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lei
proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (sez.
III, sentenza n. 5955 del 14 marzo 2014, Rv. 630550).
(Omissis)
IN TEMA DI RECESSO
PER GRAVI MOTIVI DAL
CONTRATTO DI LOCAZIONE
di Antonio Nucera
Con la sentenza in rassegna, la terza sezione della Cas-
sazione f‌issa un principio logico-giuridico certamente im-
portante e condivisibile.
Sancisce la Corte «In tema di recesso anticipato del
conduttore ad uso diverso da quello abitativo, ai sensi
dell’art. 27, comma 8, L. n. 392/1978, quando i gravi mo-
tivi sopravvenuti dedotti dal conduttore si sono verif‌icati
prima della scadenza del termine per dare l’utile disdetta
alla scadenza naturale del contratto e il conduttore non
l’abbia data, tale condotta interpretata secondo il princi-
pio di buona fede, va intesa come rinuncia a far valere in
futuro l’incidenza di tali motivi sul sinallagma contrattua-
le, dei quali può altresì presumersi la non gravità poiché
altrimenti sarebbe stato ragionevole utilizzare il mezzo
più rapido per la cessazione del rapporto».
Il Relatore della sentenza, come i primi commentatori,
hanno evidenziato come la questione trattata rappresenti
una novità nel panorama giuridico.
In realtà non è così.
Non si tratta di una problematica sconosciuta alla Cor-
te di cassazione.
Il mezzo ordinario per provocare la cessazione del
contratto di locazione è la disdetta ordinaria che, ai sen-
si dell’art. 28 comma 1 L. 392/78, per le locazioni ad uso
diverso dall’abitativo, deve essere recapitata dodici mesi
prima della scadenza del contratto ovvero diciotto mesi
prima, per le locazioni alberghiere o assimilate, e sei mesi
prima della scadenza in caso di rinuncia al rinnovo delle
locazioni abitative ex art. 2 legge 431/98.
Altra modalità per determinare la cessazione del con-
tratto è rappresentato dal recesso contrattuale, qualora sia
espressamente previsto nel contratto, essendo consentito
alle parti, ai sensi dell’art. 4 comma 1 legge 392/78 o del-
l’art. 27 comma 7 legge 392/78, prevedere espressamente
che il conduttore possa recedere dal contratto in qualsiasi
momento, mediante l’invio di raccomandata con un preav-
viso di almeno sei mesi (c.d. recesso ad nutum), senza che
sia necessario anche indicare le ragioni di tale recesso.
Inf‌ine, per far cessare la locazione, ad uso abitativo
o diverso dall’abitativo, il conduttore potrà avvalersi del
rimedio straordinario stabilito dall’art. 4 comma 2 della
legge 392/78 - riprodotto dall’art. 3 ultimo co. L. 431/98 - e
dall’art. 27 comma ottavo L. n. 392/78, norme secondo le
quali «Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il
conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere
in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di alme-
no sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata»
Il recesso dal contratto per gravi motivi costituisce una
deroga al principio romanistico “pacta sunt servanda”, ri-
portato dall’art. 1372 cod. civ. ai sensi del quale il contrat-
to “...ha forza di legge fra le parti. Non può essere sciolto
che per mutuo consenso o nei casi ammessi dalla legge”.
La disdetta del contratto di locazione è un atto unila-
terale (art. 1334 c.c.) recettizio (art. 1335 c.c.) come tale
la sua eff‌icacia è subordinata al recapito della stessa - non
essendo suff‌iciente il mero invio - al domicilio del locato-
re entro il termine di scadenza previsto dalle disposizioni
primi richiamate.

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