In tema di danno non patrimoniale

AutoreMassimiliano Di Pirro
Pagine839-851
839
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2012
Dottrina
IN TEMA DI DANNO
NON PATRIMONIALE (*)
di Massimiliano Di Pirro
SOMMARIO
1. Il danno non patrimoniale nella lettura costituzionalmente
orientata dell’art. 2059 c.c.. 2. Gravità dell’offesa. 3. Il danno
non patrimoniale da inadempimento. 4. Integralità del risar-
cimento. 5. Il concetto di “equità” nella valutazione del danno
non patrimoniale. 6. Il danno non patrimoniale secondo le
tabelle milanesi: Cass. 12408/2011.
1. Il danno non patrimoniale nella lettura costituzional-
mente orientata dell’art. 2059 c.c..
Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto
dall’art. 2059 c.c. (“danni non patrimoniali”), secondo cui
“il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei
casi determinati dalla legge”.
All’epoca dell’emanazione del codice civile l’unica
previsione espressa del risarcimento del danno non pa-
trimoniale era racchiusa nell’art. 185 c.p. del 1930.
La giurisprudenza, nel dare applicazione all’art. 2059
c.c., si consolidò nel ritenere che il danno non patrimo-
niale era risarcibile solo in presenza di un reato e ne
individuò il contenuto nel c.d. danno morale soggettivo,
inteso come sofferenza contingente, turbamento dell’ani-
mo transeunte.
L’insostenibilità di siffatta lettura restrittiva è stata
rilevata dalla Cassazione con le sentenze 8827/2003 e
8828/2003, in cui si è affermato che nel vigente assetto
dell’ordinamento, nel quale assume posizione preminen-
te la Costituzione - che, all’art. 2, riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell’uomo - il danno non patrimoniale
deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno
determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona
non connotati da rilevanza economica.
Sorreggono l’affermazione i seguenti argomenti:
il cospicuo incremento, nella legislazione ordinaria,
dei casi di espresso riconoscimento del risarcimento del
danno non patrimoniale anche al di fuori dell’ipotesi di
reato, in relazione alla compromissione di valori personali
(ad es., l’art. 2 L. 117/1998 e l’art. 2 L. 89/2001), con con-
seguente ampliamento del rinvio effettuato dall’art. 2059
c.c. ai casi determinati dalla legge;
il riconoscimento nella giurisprudenza della Cassazio-
ne (a partire dalla sentenza 3675/1981) di quella pecu-
liare f‌igura di danno non patrimoniale, diverso dal danno
morale soggettivo, che è il danno biologico, formula con la
quale si designa la lesione dell’integrità psichica e f‌isica
della persona;
l’estensione giurisprudenziale del risarcimento del
danno non patrimoniale, evidentemente inteso come
pregiudizio diverso dal danno morale soggettivo, anche in
favore delle persone giuridiche (Cass. 2367/2000);
l’esigenza di assicurare il risarcimento del danno non
patrimoniale, anche in assenza di reato, nel caso di lesione
di interessi di rango costituzionale, sia perché in tal caso
il risarcimento costituisce la forma minima di tutela, ed
una tutela minima non è assoggettabile a limiti specif‌ici,
poiché ciò si risolve in rif‌iuto di tutela nei casi esclusi, sia
perché il rinvio ai casi in cui la legge consente il risarci-
mento del danno non patrimoniale ben può essere riferito,
dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle
previsioni della legge fondamentale, atteso che il ricono-
scimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti
la persona non aventi natura economica implicitamente,
ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo
conf‌igura un caso determinato dalla legge, al massimo
livello, di risarcimento del danno non patrimoniale.
Cass. S.U. 26973/2008 ha fatto propria la lettura, co-
stituzionalmente orientata, data dalle sentenze 8827/2003
e 8828/2003 all’art. 2059 c.c., completandola nei termini
seguenti.
Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e
nel testo, l’art. 2059 c.c., si identif‌ica con il danno deter-
minato dalla lesione di interessi inerenti la persona non
connotati da rilevanza economica.
Il suo risarcimento postula la verif‌ica della sussistenza
degli elementi nei quali si articola l’illecito civile extra-
contrattuale def‌inito dall’art. 2043 c.c..
L’art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di
illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente
la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi
determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di
tutti gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile,
che si ricavano dall’art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali
quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva),
elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale
tra condotta ed evento di danno, connotato quest’ultimo
dall’ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustif‌icata,
di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue
(danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata).

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