L'imputazione dei debiti e i conseguenti prelevamenti

AutoreNicola Di Mauro
Pagine251-288
SOMMARIO: 17. Premessa. – 18. La normativa vigente. – 19. Natura giuridi-
ca e ratio: le teorie tradizionali. – 19.1. (segue) Gli orientamenti più
moderni. – 20. Caratteristiche essenziali dell’imputazione dei debiti e
dei prelevamenti e loro modalità operative. – 21. I profili soggettivi
dell’imputazione. – 22. I diritti di credito realizzabili mediante imputa-
zione: profili generali. – 22.1. (segue) I crediti del de cuius verso il co-
erede. – 22.2. (segue) I crediti dei coeredi verso il coerede in dipenden-
za dei rapporti di comunione. – 23. I profili soggettivi dei prelevamenti.
– 24. Le modalità attuative dei prelevamenti: il quantum, l’oggetto e la
stima dei beni da prelevare. – 25. L’ imputazione dei debiti e i preleva-
menti dei coeredi creditori nel concorso con i creditori personali del
coerede debitore e dell’eredità.
17. L’imputazione dei debiti ed i prelevamenti ad essa conseguen-
ti rappresentano – come s’è rilevato in precedenza – uno degli istitu-
ti dell’ordinamento giuridico più oscuri e meno indagati dalla civili-
stica italiana. Difatti, ad eccezione dell’unica datata monografia
pubblicata sull’argomento991 – avente ad oggetto, per di più, la sola
imputazione dei debiti – questi argomenti sono stati trattati in modo
sommario, insoddisfacente e non con piena consapevolezza della
loro reale portata e consistenza giuridica, nonché delle loro rilevanti
conseguenze sul piano applicativo, e solo nell’ambito degli scritti in
991 Il riferimento è all’opera di M. ANDREOLI, L’imputazione dei debiti, cit., passim, che
si pone quale naturale continuazione della precedente monografia dello stesso A. dal titolo
Contributo alla teoria della collazione delle donazioni, cit., passim.
CAPITOLO III
L’IMPUTAZIONE DEI DEBITI
E I PRELEVAMENTI
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tema di divisione992: qualche cenno vi è inoltre – ma in maniera tra-
laticia e veloce – nei volumi sulle successioni in generale993; a volte,
sono del tutto ignorati994. Tant’è che è ancora attualissima l’osserva-
zione di un’antica dottrina secondo cui, sulla tematica de qua, si rin-
vengono, nei commentari del codice italiano, molte idee confuse e
molti erronei insegnamenti995.
Le difficoltà in cui è da sempre incorsa la dottrina italiana e, sulla
sua scia, la giurisprudenza – una volta superata, in via definitiva,
ogni identificazione dell’imputazione dei debiti con la collazione, in
virtù del chiaro attuale dettato legislativo in tal senso996 – riguardano
l’esatta individuazione della ratio e della natura giuridica, nonché i
concreti profili applicativi degli istituti in esame e traggono origine,
senza ombra di dubbio, principalmente dal dettato normativo che li
riguarda e, in particolare, dall’essere, quest’ultimo, il precipitato di
un confuso recepimento negli anni di regole provenienti dall’ordina-
mento giuridico francese, con gli equivoci ermeneutici ricostruttivi
ed applicativi di cui si darà conto qui di seguito.
992 Cfr. sul punto: P. FORCHIELLI e F. ANGELONI, o.c., p. 173 ss.; A. BURDESE,
o.u.c., p. 164 ss.; C. GIANNATTASIO, o.c., p. 52 ss.; C. MIRAGLIA, o.c., p. 213 ss.; V.
R. CASULLI, voce Divisione ereditaria (diritto civile), in Noviss. dig. it., VI, Torino,
1960, p. 48 ss.; M. R. MORELLI, o.c., p. 363 ss.; G. GAZZARA, voce Divisione eredita-
ria (dir. priv.), in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, p. 433 ss.; G. de CESARE e T. GAETA, La
comunione ereditaria e la divisione ereditaria, in AA. VV., Successioni e donazioni a cura
di P. Rescigno, II, Padova, 1994, p. 48 ss.
993 Ad eccezione di A. CICU, o.c., pp. 444 ss., 559 ss., cfr., ad esempio: G. AZZARITI,
o.c., p. 730 ss.; C. M. BIANCA, o.u.c., p. 852; F. MESSINEO, o.u.c., p. 637 ss.; L. BA-
RASSI, o.c., p. 177 ss.
994 Cfr., ad esempio, il silenzio sul punto di G. CAPOZZI, o.c., passim e M. CANNIZZO,
Successioni testamentarie, 2ª ed., Roma, 2004, passim.
995 Così C. LOSANA, o.c., p. 361 e, sulla sua scia, successivamente N. COVIELLO, o.c.,
pp. 509-510, il quale, domandandosi in che cosa consistesse appunto la collazione dei
debiti, rispondeva che trattavasi di un argomento assai controverso e in cui si trovava una
gran confusione di idee fra gli scrittori; v. così anche G. ANDREOLI, L’imputazione dei
debiti, cit., pp. 12-13.
996 V. supra § 1 e ivi note 7 e 11, anche per l’indicazione della dottrina che, nonostante
l’entrata in vigore del codice civile del 1942, continua a ritenere l’imputazione dei debiti
non un’istituto a sé, bensì una particolare applicazione della collazione.
L’imputazione dei debiti e i prelevamenti 253
18. Sul piano positivo, degli istituti in questione si occupano, nel
codice civile italiano vigente, gli artt. 724, comma 2 e 725 c.c.
La norma per prima citata stabilisce che “ciascun erede deve imputa-
re alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di
cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione”997;
mentre l’altra prevede, al comma 1, che “… se vi sono debiti da imputa-
re alla quota di un erede a norma del secondo comma dell’articolo pre-
cedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in propor-
zione delle loro rispettive quote” soggiungendo, al comma 2, che “i
prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa
natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura”.
Le due norme – lo si è già rilevato ed emergerà più chiaramente in
prosieguo – sono tra di loro in rapporto di reciproca complementa-
rietà, giacché i prelevamenti di cui all’art. 725 c.c. costituiscono l’u-
nica ed esclusiva modalità attraverso cui realizzare l’imputazione dei
debiti998 che, a sua volta, non è dotata di una sua autonoma rilevanza
giuridica, se non in quanto finalizzata alla realizzazione dei preleva-
menti. Si può ritenere, in altre parole, che l’imputazione dei debiti e
i prelevamenti ad essa conseguenti vivono in simbiosi l’una con gli
altri, ossia non vi è imputazione dei debiti senza successivi preleva-
menti, né prelevamenti senza una precedente imputazione dei debi-
ti999: quindi, costituiscono un’unica operazione nell’ambito del pro-
cedimento divisionale1000.
Per completare il quadro di riferimento occorre segnalare le norme
contenute in altri due articoli del codice civile e, precisamente, sia quel-
997 Ricorda A. CICU, o.c., pp. 445, 559-560, che l’art. 991 c.c. del 1865 parlava di “som-
me” di cui era “debitore” e ciò dava luogo al dubbio se il conferimento riguardasse i debi-
ti che il coerede aveva verso il defunto, od anche quelli che avesse, dopo l’apertura della
successione, contratto verso i coeredi in qualità di coerede e che l’art. 724 c.c. ha proprio
risolto questo dubbio, ricomprendendovi entrambi i debiti.
998 Secondo V. R. CASULLI, o.u.c., pp. 50-51, l’art. 725 c.c. è norma di diritto sostanzia-
le, mentre per P. FORCHIELLI e F. ANGELONI, o.c., p. 186, nota 5, sarebbe, invece,
norma di carattere processuale, giacché rientrante nella categoria di quelle meramente
esecutive e strumentali.
999 Cfr. P. FORCHIELLI e F. ANGELONI, o.c., pp. 176-177.
1000 Così A. BURDESE, o.u.c., pp. 168, nota 13, 171

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