La restituzione degli atti al p.m.: la modifica imputativa della pubblica accusa e la conseguente regressione del provvedimento È da ritenersi abnorme?

AutoreCarlo Dell'Agli
Pagine80-85
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giur
1/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
LA RESTITUZIONE DEGLI
ATTI AL P.M.: LA MODIFICA
IMPUTATIVA DELLA
PUBBLICA ACCUSA E LA
CONSEGUENTE REGRESSIONE
DEL PROVVEDIMENTO È DA
RITENERSI ABNORME? (*)
di Carlo Dell’Agli
(*) Questo scritto è dedicato ad un caro amico, l’Avv. Sergio Rossi,
uomo semplice, umile, stimato per le sue elevate doti di serietà scientif‌i-
ca e di ragguardevole equilibrio.
SOMMARIO
1. Premessa. 2. La vicenda. 3. Il decisum della Corte. 4. Il
principio di tassatività delle impugnazioni: nullità degli atti e
i suoi effetti. 5. Note conclusive.
1. Premessa
Più di una volta le Sezioni semplici della Cassazione
hanno dovuto affrontare una vicenda processuale rimet-
tendo alle Sezioni Unite il ricorso con l’invito a precisare
le possibili soluzioni sull’abnormità del provvedimento
con cui il Gup, stimata la riqualif‌icazione del nomen iuris
dei contestati reati, sia portato a rimettere, così, gli atti
all’organo della pubblica accusa.
La problematica della def‌inibilità degli atti processua-
li abnormi, che molte volte ha impegnato la Cassazione
nel risolvere la dibattuta questione, è tesa a fronteggiare
circostanze d’impasse generate dalla scelta attuativa di
provvedimenti che, in relazione alla propria struttura e
alla funzione, si rivelavano lontani dall’ordinamento.
Con il decisum in rassegna la Cassazione ha composto il
contrasto reperibile in sede di legittimità sulla quaestio se
sia abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udien-
za preliminare, ritenuta la modif‌ica della imputazione da
parte della pubblica accusa, disponga la restituzione degli
atti al P.M. allo scopo di procedere alla citazione diretta.
Dunque, in tale prospettiva, la Corte ha ritenuto che non
è abnorme, poiché espressione di un potere riconosciuto
dall’ordinamento, il provvedimento con cui il giudice del-
l’indagine preliminare, rilevata la mancata citazione diret-
ta, disponga la restituzione degli atti al p.m. dichiarando,
seppure per errore, la nullità del decreto di citazione a
giudizio (1).
Quindi, le SS.UU., nell’affrontare fondamentalmente
la quaestio del provvedimento del giudice dell’udienza
preliminare ed in linea con il proprio orientamento, hanno
sanato un contrasto giurisprudenziale (2).
zione, in ragione del principio di tassatività delle stesse
(art. 568 comma 1 c.p.p.). L’ambito di ammissibilità dei
ricorsi odierni è quindi ristretto all’aspetto dell’eventuale
abnormità dell’ordinanza impugnata.
4.3 La sentenza di annullamento al punto 6 della
motivazione ha affrontato il tema del potere del giudice
dell’udienza preliminare di riqualif‌icare il fatto imputato,
affermandolo sussistente “in quanto l’esatta attribuzione
del nomen juris è connaturale all’esercizio della giurisdi-
zione”. Non ha tuttavia in alcun modo argomentato oltre,
in particolare in termini tali da far ritenere incardinata
una sorta di competenza funzionale indisponibile del Gup,
quali che fossero l’iniziativa e l’esito dell’eventuale riqua-
lif‌icazione (del resto, tale competenza - in realtà regola
interna di ripartizione degli affari tra i giudici monocratici
e collegiali - non può che sussistere in relazione a titoli
di reato che la prevedano, specialmente dopo la modif‌i-
ca dell’art. 33 sexies c.p.p., apportata dall’art. 47 legge
479 del 1999, che ha escluso la possibilità per il Gup di
emettere direttamente il decreto di citazione a giudizio
davanti al tribunale in composizione monocratica). Sono
pertanto manifestamente infondati i motivi che deducono
la violazione dell’art. 627 c.p.p. quale fonte della dedotta
abnormità.
4.4 Nella fattispecie, poi, è pacif‌ico che la modif‌ica del-
la contestazione sia stata conseguenza di un’iniziativa del
tutto autonoma del pubblico ministero, della quale il Gup
si è limitato a prendere atto, trovandosi quindi a dover
delibare su reati i cui titoli, già in astratto, nel momento
in cui venivano, soli e unici, portati alla sua cognizione,
imponevano la citazione diretta. Non vi è stata pertanto
alcuna modif‌ica dei fatti per i quali procedere da parte
del Gup, il che, come bene evidenziato nelle conclusioni
scritte del procuratore generale, rende irrilevante il con-
trasto giurisprudenziale sul punto.
4.5 Occorre allora ulteriormente constatare come, da
un lato, il Gup ha esercitato un potere di regressione che
l’ordinamento gli attribuisce, quello di cui all’art. 33 sexies
c.p.p. (sez. VI, sent. 41037/2009; sez. IV, sent 7295/2004;
sez.V, sent 40489/2002); dall’altro, la regressione del pro-
cesso (strutturalmente f‌isiologica in relazione all’esercizio
di quel potere astrattamente esercitabile) non ha determi-
nato alcuna stasi, posto che la citazione diretta costituisce
f‌isiologico seguito proprio per le imputazioni come modi-
f‌icate dal pubblico ministero (sicchè con l’emissione del
relativo decreto la parte pubblica non compie alcun atto
nullo o comunque pregiudizievole per i diritti di difesa
degli imputati). Difettano pertanto i due requisiti che, ne-
cessariamente, debbono coesistere per connotare di abnor-
mità un provvedimento per sè inoppugnabile (S.U. sent.
25957/2009; S.U. sent. 21243 dà rilievo al solo prof‌ilo strut-
turale - genetico, ma nel caso di provvedimento che per sè
conduceva alla conclusione del processo). (Omissis)

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