Impugnazioni Penali: Una Riforma A Due Tempi
Autore | Alessandro Torri |
Pagine | 87-91 |
87
Arch. nuova proc. pen. 2/2018
Dottrina
IMPUGNAZIONI PENALI:
UNA RIFORMA A DUE TEMPI
di Alessandro Torri
SOMMARIO
1. Premessa. 2. La ridistribuzione del potere d’impugnazione
fra gli uffici (artt. 1, 3, e 8 D.L.vo cit.). 3. Le sentenze appel-
labili (artt. 1 e 2 D.L.vo cit.). 4. Le modifiche in tema di ap-
pello incidentale (art. 4 D.L.vo cit.). 5. Le modiche in tema di
ricorso per cassazione (artt. 5 e 9 D.L.vo cit.). 6. Conclusioni.
1. Premessa
Il Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 costituisce
l’esercizio della delega conferita dal Parlamento al Gover-
no attraverso la Legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale – a
sua volta – è intervenuta rivisitando parzialmente il proce-
dimento d’appello (intervenendo sulla disciplina della ria-
pertura del dibattimento in secondo grado in adempimento
a quanto previsto dalla ben nota giurisprudenza CEDU),
quello di cassazione (prevedendo la declaratoria d’inam-
missibilità: «senza formalità» ) e altre disposizioni inerenti
le impugnazioni specifiche (la reintroduzione dell’appello
avverso le sentenze del GUP di non luogo a procedere, il
reclamo avverso i provvedimenti assunti dal GIP a seguito
di diniego della richiesta di archiviazione), con un impianto
normativo già ritenuto dai commentatori poco organico (1).
Come emerge già dai lavori preparatori della Legge
delega, l’intento del legislatore era quello di ottenere, in
primo luogo, una deflazione dei procedimenti anche attra-
verso la modifica delle impugnazioni (2), e – ovviamente
– analogo intento ha animato anche il legislatore delegato
(3) che ha completato la riforma.
Pur nell’ambito di tale precipuo intento, la delega pre-
vede disposizioni anche dirette alla riorganizzazione delle
impugnazioni – e in particolare dell’appello – volte a ga-
rantire il recupero dell’omogeneità dell’impianto codicisti-
co che, ad opera della L. 20 febbraio 2016, n. 46 (cd. “Legge
Pecorella”) e delle conseguenti numerose pronunce di ille-
gittimità costituzionale (4), si presentava come inorganico
e di non immediata comprensione all’interprete.
2. La ridistribuzione del potere d’impugnazione fra gli
uffici (artt. 1, 3, e 8 D.L.vo cit.)
Sino ad oggi vi è stato un potere concorrente fra tre
soggetti nella proposizione dell’impugnazione: il pubblico
ministero, il suo rappresentante e il procuratore generale,
mentre nell’attuale riforma la facoltà di proporre appello
prevede che tale facoltà spetti in via principale al pubblico
ministero e, in forza dell’immutato art. 570 comma II c.p.p.,
al suo rappresentante che ha rassegnato le conclusioni.
La novità inerisce le competenze del procuratore ge-
nerale, il quale - tramite un rinvio operato dal novellato
art. 570 comma III c.p.p. al neonato art. 593-bis c.p.p. -
prevede che questi: «può appellare soltanto nei casi di
avocazione o qualora il procuratore della repubblica abbia
prestato acquiescenza al provvedimento». In buona so-
stanza, mentre resta invariata la facoltà di impugnare in
via generale in capo al procuratore generale (ad esempio
tramite ricorso per cassazione), viene limitata quella con-
corrente più frequente, ovvero quella in materia di appello
delle decisioni di primo grado. Dalle statistiche allegate
ai lavori preparatori del decreto legislativo in commento
si apprende che il “tasso d’impugnazione” delle procure
generali è circa il doppio rispetto a quello delle procure
della Repubblica presso i Tribunali, dato sostanzialmente
costante nell’arco dell’ultimo quinquennio (5), elemento
che – stanti le finalità del legislatore – non è stato cer-
tamente tralasciato nella compilazione della novella,
nonostante un rassicurante passaggio esplicativo della
relazione tecnica di accompagnamento precisi che la di-
sposizione in commento sia stata inserita per «recuperare
coerenza ed efficacia delle procedure».
Ancorché la critica di natura “topografica” sia di scarso
rilievo, si osserva che, siccome l’originaria norma rubrica-
ta «appello del pubblico ministero» compariva all’art. 594
c.p.p., sarebbe stato più razionale (o quantomeno più con-
forme rispetto ai criteri solitamente utilizzati), numerare
la disposizione in commento art. 594-bis c.p.p., conside-
razione forse pedante, ma non priva di significato, specie
nell’utilizzo dei motori di ricerca di informatica giuridica.
Analizzando ora le due ipotesi delineate dal legislatore
si osserva che la prima non pone problemi interpretativi,
apparendo del tutto coerente che, nel caso in cui la procu-
ra generale sia intervenuta avocando a sé il procedimento
ancora in corso di indagini, trattenga lo stesso anche dopo
la conclusione del primo grado di giudizio (e si ricorda che
proprio la legge delega ha esteso l’applicazione dell’avoca-
zione, rendendo più agevole azionare l’istituto soprattutto
nei casi di inerzia del pubblico ministero nell’esercizio
dell’azione penale).
La seconda ipotesi, invece, è nettamente più controver-
sa, nella parte in cui prevede che il procuratore generale
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