Le impugnazioni penali alla luce della nuova riforma

AutoreCataldo Intrieri
Pagine5-7
209
Rivista penale 3/2018
Dottrina
LE IMPUGNAZIONI PENALI
ALLA LUCE DELLA NUOVA
RIFORMA
di Cataldo Intrieri
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Modif‌iche in materia di regole generali sul-
le impugnazioni. 3. Modif‌iche in tema di impugnazioni della
Pubblica accusa. 4. Modif‌iche alla disciplina dei casi di ap-
pello. 5. Modif‌iche alla disciplina dell’appello del Pubblico
Ministero. 6. Modif‌iche alla disciplina in materia di appello
incidentale. 7. Modif‌iche alla disciplina sui casi di ricorso per
Cassazione. 8. Modif‌iche alle norme di attuazione, di coordi-
namento e transitorie. 9. Modif‌iche alle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie. 10. Modif‌iche alla disciplina
delle impugnazioni del rito avanti il Giudice di Pace.
1. Premessa
“Disposizioni di modif‌ica alla disciplina in materia di giudi-
zi di impugnazione”[N.d.R.: pubblicato in questo fascicolo
nella sezione Legislazione e documentazione], viene data
attuazione alla delega contenuta nell’art. 1, commi 82, 83
e 84, lett. f), g), h), i), l) e m) della Legge n. 103/2017
e all’ordinamento penitenziario” (c.d. Riforma Orlando).
L’intervento normativo - che completa la riforma delle
impugnazioni già intrapresa dalla Riforma Orlando - mira
alla semplif‌icazione e velocizzazione dei processi in osser-
vanza del principio della ragionevole durata del processo,
attraverso la semplif‌icazione dei procedimenti di appello
e di cassazione: “l’intento del Legislatore delegante è di
circoscrivere il potere d’impugnazione nei limiti in cui le
pretese delle parti, legate all’esercizio dell’azione penale
per il pubblico ministero e al diritto di difesa dell’imputa-
to, risultino soddisfatte” (Relazione Tecnica al Decreto).
Il provvedimento è incentrato sul giudizio di appello
ed in particolare sulla legittimazione all’impugnazione di
merito: riduzione dei casi di appello, individuazione degli
uff‌ici del pubblico ministero legittimati a proporre appello
e limitazione dell’appello incidentale al solo imputato.
Si aggiungono poi le novelle riguardanti i procedimenti
aventi ad oggetto reati di competenza del giudice di pace
e quelle che interessano le norme di attuazione, di coor-
dinamento e transitorie del codice di procedura penale.
2. Modif‌iche in materia di regole generali sulle impu-
gnazioni
L’articolo 1 del D.L.vo n. 11/2018 apporta delle modif‌iche
alle regole generali in materia di impugnazioni come disci-
plinate nel Libro IX, Titolo I del codice di procedura penale.
In particolare, viene introdotto il nuovo comma 4-bis
all’articolo 568 c.p.p. con il quale si stabilisce che il pubblico
ministero propone impugnazione diretta a conseguire effet-
ti favorevoli all’imputato solo con ricorso per cassazione, eli-
minando in tal modo il secondo grado di giudizio nel merito.
All’articolo 570, comma 1, secondo periodo, prima
delle parole “il procuratore generale può proporre impu-
gnazione nonostante l’impugnazione o l’acquiescenza del
pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il prov-
vedimento” è stata poi introdotta una clausola di riserva
espressa che rinvia all’operatività ed al disposto normativo
del nuovo art. 593-bis, comma 2 c.p.p. come introdotto dal
decreto legislativo in commento.
3. Modif‌iche in tema di impugnazioni della Pubblica
accusa
La parte più signif‌icativa del decreto legislativo riguar-
da la legittimazione ad appellare del Pubblico Ministero.
Qui l’intervento semplif‌icativo del legislatore concerne
il delicato prof‌ilo dei rapporti tra gli uff‌ici della Procura
Generale e quelli delle Procure territoriali.
Nella vecchia formulazione generale dell’art. 570 c.p.p.
Vi era una sostanziale “parif‌icazione” che rendeva possibi-
le la sovrapposizione dei vari uff‌ici dell’accusa per quanto
riguarda l’appello
Era possibile autonoma impugnazione dei due uff‌ici per
gli stessi prof‌ili o prof‌ili diversi che venivano poi a conf‌luire
in una unica sequenza di motivi di riforma della sentenza.
La situazione era invece diversa per il ricorso per cas-
sazione nei confronti delle sentenze emesse in grado di
appello, giacchè ai sensi dell’art. 608 c.p.p. Legittimato era
il solo Procuratore Generale,
Generale. Invero, il generico riferimento al Pubblico
Ministero permetteva di ritenere legittimati entrambi gli
uff‌ici di procura.
La nuova disciplina è ora prevista dal comma 1 del nuo-
vo art. 593-bis c.p.p. il quale prevede che «nei casi consen-
titi, contro le sentenze del giudice per le indagini prelimi-
nari, della corte d’assise e del tribunale può appellare il
Procuratore della Repubblica presso il tribunale».

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